Riconoscimento della persona offesa e ricorso inammissibile per motivi reiterati (Cass. pen. Sez. VII n. 38485 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento del reo da parte della persona offesa, l’attendibilità della dichiarazione non è inficiata dalla circostanza che la vittima, in un primo momento, non abbia saputo indicare il nominativo dell’aggressore. L’elemento qualificante risiede nella linearità e precisione del riconoscimento effettuato in sede di indagini e confermato in dibattimento; la successiva attribuzione del volto a un preciso nominativo costituisce solo un fattore di rafforzamento. Sul piano processuale, il motivo di ricorso che si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese è inammissibile, perché non specifico ma meramente apparente.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 628 cod. pen. e ha impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la condanna.

Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla responsabilità, deducendo l’inattendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa e, in particolare, la discrasia nei tempi dell’indicazione del nominativo dell’aggressore. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nelle forme dell’art. 610 cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara manifestamente infondato il primo motivo. Il profilo di discrasia dedotto dalla difesa è stato disatteso dal giudice di merito mediante l’indicazione di plurimi e convergenti elementi di precisione del coinvolgimento dell’imputato, di valenza dibattimentale, richiamati nella sentenza impugnata.

La persona offesa, si rileva, ha immediatamente riconosciuto l’imputato sia davanti alla polizia giudiziaria in sede di indagini sia, coerentemente, durante la testimonianza resa in dibattimento. La circostanza che inizialmente non ne conoscesse il nominativo non incide sull’attendibilità: l’elemento altamente qualificante è la linearità e precisione del riconoscimento, solo rafforzato dalla successiva riconduzione del volto a un preciso nominativo.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità. La doglianza sulla mancata riqualificazione del fatto riproduce pedissequamente i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta all’esito della camera di consiglio, con deposito successivo del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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