Mancata confutazione della motivazione rende inammissibile il ricorso avverso confisca (Cass. pen. Sez. 1 n. 5417 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159/2011. Il sindacato di legittimità è pertanto limitato alla motivazione inesistente o apparente, ovvero a quella carenza argomentativa che si traduce nella redazione di un provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Non può essere dedotto come vizio di motivazione la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati esaminati e confutati dal giudice di merito. Le doglianze che ripropongono questioni di fatto, senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del decreto impugnato, sono inammissibili per aspecificità. La confisca di prevenzione non è esclusa dalla natura abusiva del bene, trattandosi di questione che non legittima il proposto a eccepire l’illegittimità del provvedimento ablativo.
Il Fatto
Con decreto dell’11/07/2025, la Corte d’appello di Catania confermava la misura patrimoniale della confisca di prevenzione disposta nei confronti di due coniugi, ritenuti appartenenti alle categorie criminologiche di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011. Il compendio ablato comprendeva due immobili, un’autovettura e un motoveicolo. I giudici di merito avevano evidenziato, per entrambi, profili di pericolosità generica, quali soggetti viventi abitualmente con proventi di attività delittuose, e, per l’uomo, anche profili di pericolosità qualificata, in qualità di indiziato del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.
Avverso il decreto di conferma, i proposti proponevano ricorso per cassazione con un unico atto, articolato in più punti. Le censure riguardavano la carenza di motivazione sull’attualità della pericolosità sociale e, con riferimento ai singoli beni, la mancata prova della riconducibilità all’indagato, la natura abusiva di un immobile, l’erroneità dei calcoli sulla sproporzione tra redditi e investimenti, nonché la mancata ammissione di una perizia contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che il ricorso nel procedimento di prevenzione è esperibile solo per violazione di legge, sicché il sindacato di legittimità è circoscritto alla motivazione apparente o inesistente, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 33451 del 2014 e da Sez. 1 n. 6636 del 2016.
Quanto all’attualità della pericolosità, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile, poiché il decreto impugnato aveva adeguatamente motivato il requisito valorizzando il curriculum criminale dell’uomo e la continuativa ricaduta nel reato della donna, anche in epoca recente. La dedotta mancata valutazione degli argomenti difensivi è stata qualificata come aspecifica, non confrontandosi con la motivazione resa.
In relazione all’immobile, la Corte ha escluso la violazione di legge, richiamando la motivazione del giudice di merito che aveva indicato elementi concreti attestanti la disponibilità del bene da parte del proposto, e ha ritenuto generica la censura sull’erroneità dei calcoli e sulla negata perizia contabile. Ha inoltre chiarito che la natura abusiva dell’immobile non costituisce un ostacolo alla confisca, difettando in capo al ricorrente la legittimazione a eccepire l’illegittimità.
Infine, la Corte ha giudicato prive di pregio le doglianze relative agli altri beni, rilevando che la tesi della cessione del veicolo e della donazione del motociclo non era supportata da elementi idonei ad avversare la motivazione del provvedimento impugnato, basata su accertamenti delle forze di polizia e su valutazioni di inverosimiglianza delle ricostruzioni difensive.
Conclusivamente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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