Falsa attestazione e usurpazione di funzioni pubbliche (Cass. pen. n. 10793/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del reato di falsa attestazione di cui all’art. 483 cod. pen., la sussistenza di una condanna per reati contro la pubblica amministrazione, anche con pena sospesa, costituisce un requisito soggettivo la cui falsa dichiarazione integra il reato, indipendentemente dalla natura sanzionatoria o meno della condizione ostativa, e le modifiche sopravvenute della disciplina amministrativa non rilevano, dovendosi fare riferimento alla normativa vigente al momento del rilascio dell’autocertificazione. Il reato di usurpazione di funzioni pubbliche di cui all’art. 347 cod. pen. non è configurabile quando l’esercizio della funzione sia stato preceduto da una formale investitura, ancorché illegittima, da parte di un’autorità competente a conferirla, non essendo sufficiente una mera irregolarità amministrativa o una violazione di legge extrapenale, occorrendo invece una radicale assenza di legittima investitura, tale da rendere l’esercizio della funzione del tutto arbitrario e privo di qualsiasi copertura formale.
Il Fatto
L’imputato, funzionario comunale, è stato condannato per il reato di falsa attestazione (art. 483 cod. pen.) per avere dichiarato falsamente, in due autocertificazioni, di non versare in cause di incompatibilità e inconferibilità per l’assunzione di incarichi pubblici, omettendo di indicare una condanna irrevocabile per abuso di ufficio riportata in data 25 giugno 2019. È stato altresì condannato per il reato di usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 cod. pen.) per avere esercitato le funzioni di vicesegretario comunale, nonostante il decreto di nomina fosse divenuto inefficace per effetto della sopravvenuta assegnazione di un segretario comunale da parte della Prefettura.
La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la condanna per entrambi i capi di imputazione. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’irrilevanza della condanna a pena sospesa ai fini della inconferibilità, la natura non dirigenziale delle mansioni di vicesegretario, l’errore sulla legge extrapenale e la legittimità della nomina a vicesegretario.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato i motivi di ricorso relativi al reato di falsa attestazione. Ha affermato che il reato di cui all’art. 483 cod. pen. si integra con la falsa dichiarazione di un requisito soggettivo, a prescindere dalla successiva modifica della disciplina amministrativa o dalla natura sanzionatoria della condizione ostativa. La condanna a pena sospesa non esclude la rilevanza della condanna ai fini della inconferibilità, poiché le disposizioni dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, adottate in attuazione della legge n. 190/2012, prevedono espressamente la condanna anche non passata in giudicato come causa ostativa, senza eccezioni per la sospensione condizionale. La Corte ha escluso l’errore scusabile sull’interpretazione della normativa, ritenendolo non plausibile in ragione della chiarezza delle disposizioni. Ha inoltre precisato che la qualificazione delle mansioni di vicesegretario comunale come dirigenziali non è rilevante ai fini del reato di falsa attestazione, essendo sufficiente che la dichiarazione sia stata richiesta come presupposto per l’assunzione dell’incarico, indipendentemente dal concreto svolgimento di funzioni direttive.
La Corte ha invece accolto i motivi di ricorso relativi al reato di usurpazione di funzioni pubbliche, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché il fatto non sussiste. Ha richiamato il principio per cui il reato di cui all’art. 347 cod. pen. richiede l’esercizio di pubbliche funzioni in assenza di una legittima investitura, da parte di persona che non può esercitarle in modo assoluto e per fini propri e in contrasto con quelli della pubblica amministrazione. La mera illegittimità della nomina non è sufficiente, occorrendo una radicale assenza di investitura formale. Nel caso di specie, l’imputato aveva ricevuto una formale nomina a vicesegretario comunale da parte del Sindaco, autorità competente a conferirla, e tale nomina, ancorché ritenuta inefficace dai giudici di merito, non era stata annullata in sede amministrativa o giudiziaria. La Corte ha quindi escluso la configurabilità del reato di usurpazione, distinguendolo dall’abuso di ufficio, e ha rideterminato la pena escludendo l’aumento per il reato di cui al capo B.
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Nota della Redazione
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