Indebito su pensione di reversibilità irripetibile se il recupero è tardivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 107 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sui trattamenti pensionistici ai superstiti soggetti ai limiti di cumulo con i redditi del beneficiario fissati dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e dalla tabella F, il recupero dell’indebito è incondizionato entro il termine annuale previsto dagli artt. 9 della legge n. 428/1985 e 5 del d.P.R. n. 429/1986, nonché dall’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991. Decorso tale termine, il recupero resta subordinato alla valutazione della buona fede del beneficiario. Il titolare di pensione di reversibilità adempie all’obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali con la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, sicché nessun ulteriore onere può essergli imposto. Il recupero notificato oltre il termine annuale è quindi irripetibile.
Il Fatto
Le ricorrenti, eredi di una pensionata titolare di trattamento di reversibilità, hanno riassunto davanti alla Corte dei conti il giudizio già incardinato davanti al Tribunale del Lavoro di Catania e definito con sentenza n. 4006/2022 del 18 novembre 2022 con declaratoria di difetto di giurisdizione.
L’INPS, con nota del 25 gennaio 2017, aveva comunicato alla dante causa il superamento dei limiti di cumulo per l’anno 2014 e il conseguente indebito di euro 10.984,35, da recuperare in trentadue rate. Le ricorrenti hanno dedotto l’irripetibilità delle somme, l’assenza di dolo e il carattere tardivo dell’azione di recupero, chiedendo la restituzione di quanto trattenuto. L’Istituto ha eccepito la mancanza di autocertificazione reddituale e, in subordine, la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice chiarisce anzitutto il quadro normativo applicabile. La controversia non ricade nell’art. 52 della legge n. 88/1989, richiamato dalle ricorrenti, che riguarda le pensioni del settore privato: il fondamento dell’iniziativa recuperatoria è invece l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che subordina la cumulabilità del trattamento di reversibilità con altri redditi alle percentuali della tabella F.
L’accertamento del superamento dei limiti reddituali non richiede, secondo la Corte, l’adozione di un provvedimento formale di modifica del trattamento di quiescenza, ma comporta il solo adeguamento del trattamento erogato al valore percentuale imposto per legge. L’attività rientra quindi nelle previsioni degli artt. 9 della legge n. 428/1985 e 5 del d.P.R. n. 429/1986, in tema di variazioni nei pagamenti pensionistici.
Su questa base il giudice richiama la pronuncia delle SS.RR. n. 4/2008/QM: il termine annuale segna la fine del periodo di provvisorietà della liquidazione automatizzata e della ripetibilità incondizionata. Oltre tale scadenza il recupero resta condizionato alla verifica della buona fede del beneficiario, questione di merito da apprezzare nel singolo caso. La Corte richiama anche Cass., Sez. VI, ord. n. 18551/2017, sulla necessità di notifica dell’indebito entro l’anno successivo alla dichiarazione reddituale.
Nel caso concreto, la beneficiaria aveva trasmesso la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate e quindi adempiuto ai propri obblighi comunicativi, anche alla luce dell’art. 15 del d.L. n. 78/2009 e del messaggio INPS n. 8954 del 2010 sull’acquisizione diretta dei dati fiscali. La Corte ritiene pertanto sussistente la buona fede e tardiva la comunicazione di recupero, intervenuta nel 2017 per l’anno 2014, quando il termine annuale era già decorso.
Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di irripetibilità della somma e condanna dell’INPS alla restituzione. Il giudice esclude interessi e rivalutazione monetaria, non trattandosi di credito previdenziale, rigetta l’eccezione di prescrizione in ragione della translatio iudicii e liquida le spese in favore delle ricorrenti.
Nota della Redazione
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