Aliquota 2,44% annuo sulla quota retributiva della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 307 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della quota retributiva della pensione del personale militare liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, l’aliquota del 44 per cento di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile in via diretta. Il coefficiente va determinato dividendo il 44 per cento per diciassette anni, con conseguente applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo per ogni anno di anzianità utile maturato alla data del 31 dicembre 1995. Il giudice di primo grado è vincolato al principio di diritto delle Sezioni riunite e non può discostarsene; solo la sezione giurisdizionale d’appello può rimettere la decisione alle Sezioni riunite, ai sensi dell’art. 117 c.g.c.. Sugli oneri accessori trovano applicazione gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del cumulo parziale.

Il Fatto

Il ricorrente, militare cessato dal servizio, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico lamentando che l’INPS avesse applicato l’aliquota prevista dall’art. 44 del T.U. n. 1092/1973, dettata per il personale civile, anziché quella più favorevole del 44 per cento riservata al personale militare dall’art. 54. In via subordinata ha invocato l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo, in conformità alla sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021. Ha domandato la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, con interessi anche anatocistici e rivalutazione monetaria.

L’INPS ha contestato l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento, richiamando le sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 e le circolari n. 107 del 24 luglio 2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021, e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In subordine ha eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha anzitutto respinto l’istanza di cessata materia del contendere, rilevando che non risulta in atti che l’INPS abbia già provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento degli arretrati. La questione centrale attiene all’individuazione dell’aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale militare.

Il Collegio ha richiamato l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, che fissa al 44 per cento della base pensionabile la pensione del militare con anzianità compresa tra quindici e venti anni di servizio utile. Ha poi ricostruito il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 1/2021: l’aliquota del 44 per cento non è applicabile alla quota retributiva dei militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore a quindici anni, mentre per gli altri il coefficiente annuo si ottiene dividendo il 44 per cento per diciassette anni, con arrotondamento al 2,44 per cento.

Ha quindi richiamato la sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021, che ha esteso il medesimo criterio ai militari cessati con anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore a quindici anni, confermando l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Il Collegio ha sottolineato il carattere vincolante del principio di diritto delle Sezioni riunite per il giudice di primo grado, potendo solo la sezione d’appello rimettere la questione, ai sensi dell’art. 117 c.g.c.

Su queste basi la domanda principale, volta all’applicazione diretta dell’aliquota del 44 per cento, è stata rigettata perché in contrasto con l’orientamento delle Sezioni riunite. La domanda subordinata, limitatamente all’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, è stata invece accolta. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto, con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni riunite n. 10/2002. Le competenze legali sono state compensate, in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali e della recente pronuncia delle Sezioni riunite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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