Colpa lieve del sanitario esclude danno erariale dopo riforma (Corte dei Conti Sez. I App. n. 126 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa del personale sanitario per danno erariale indiretto è configurabile solo in presenza di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994. La colpa grave, anche alla luce della definizione introdotta dall’art. 1, comma 1, legge n. 1/2026, applicabile ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, deve essere valutata secondo un giudizio prognostico condotto ex ante ed in concreto, verificando la misura dello scostamento tra la condotta tenuta e quella richiesta dalla regola cautelare. Non integra la gravità della colpa la mera violazione di regole di diligenza qualificata, come l’inosservanza di una linea guida professionale, quando non assuma i connotati di una violazione manifesta, dovendosi avere riguardo al grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché all’inescusabilità e gravità dell’inosservanza.
Il Fatto
Il giudizio traeva origine da un’azione di responsabilità erariale promossa dalla Procura regionale del Friuli Venezia Giulia nei confronti di una dottoressa, dipendente dell’azienda sanitaria, per un danno erariale indiretto. L’amministrazione aveva risarcito la paziente a seguito di un sinistro sanitario occorso nel 2013, per una asserita ritardata diagnosi di gravidanza extrauterina, che aveva comportato un danno alla salute. Il primo giudice, con sentenza non definitiva, aveva respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità dell’atto di citazione e, con sentenza definitiva, aveva condannato la dottoressa, ritenendola responsabile di colpa grave, al pagamento in favore dell’ente sanitario della somma di euro 11.388,30, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza di condanna si fondava sulle relazioni tecniche prodotte dall’amministrazione e dalla procura.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha respinto il primo motivo di appello, volto a far dichiarare l’inammissibilità dell’atto di citazione ex art. 86 c.g.c., rilevando come l’atto contenesse l’indicazione degli elementi essenziali della domanda, inclusa l’esposizione dei fatti e degli elementi di prova, con specifico riferimento agli accertamenti che avrebbero dovuto essere svolti.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, riguardante l’insussistenza della colpa grave. Sul punto, ha disposto un’ulteriore indagine peritale affidata al Collegio medico legale, da svolgersi in contraddittorio tra le parti. La consulenza ha chiarito che la condotta della dottoressa, pur presentando profili di censura per la mancata esecuzione di un’ecografia prima della revisione della cavità uterina, era riconducibile a colpa lieve, considerate le caratteristiche del caso concreto e l’assenza di errori inescusabili.
La Corte ha quindi richiamato la nozione di colpa grave elaborata dalla giurisprudenza contabile, quale negligenza “imperdonabile”, e ha applicato i nuovi criteri restrittivi introdotti dalla legge n. 1/2026, che definisce la colpa grave come violazione manifesta delle norme di diritto, travisamento del fatto o negazione di fatti incontestabili. Ad avviso del Collegio, la condotta della dottoressa non integra una violazione manifesta, dovendosi escludere la gravità dell’inosservanza alla luce dei fattori limitanti della fattispecie.
Di conseguenza, la Corte ha accolto l’appello, annullando le sentenze impugnate per insussistenza di un elemento costitutivo della responsabilità, e ha condannato l’ente pubblico al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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