Riconoscimento titolo abilitante estero: silenzio inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 244 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea è fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ad esso si aggiunge, ove l’Amministrazione richieda integrazioni ai sensi del comma 2, lo spazio di trenta giorni per l’accertamento della completezza, con la conseguenza che il termine complessivo non supera i quattro mesi. Per la sussistenza dell’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine, senza che sia intervenuto alcun provvedimento espresso. L’inerzia serbata oltre tale termine integra silenzio inadempimento ed è accertabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., con ordine all’Amministrazione di provvedere mediante provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 23 aprile 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo abilitante per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente in Italia. L’istanza si fonda sul d.lgs. n. 206/2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.
Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per far accertare il silenzio inadempimento e ottenere la condanna dell’Amministrazione a esercitare il potere, con nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. L’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’amministrazione nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Su tale premessa il Tribunale ricostruisce i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi risultano integrati nel caso concreto, poiché alla domanda 23 aprile 2025 non ha fatto seguito alcun provvedimento.
Il percorso argomentativo si concentra sul termine applicabile. Il comma 2 dell’art. 16 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato; il comma 6 fissa in tre mesi il termine per il provvedimento di riconoscimento. Dal combinato disposto il Collegio desume che il termine complessivo approda al massimo a quattro mesi, ove l’Amministrazione richieda le eventuali integrazioni.
Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto. Non emergono dagli atti elementi probatori contrari all’esistenza dell’inerzia, sicché il silenzio inadempimento del Ministero resistente è accertato. Il ricorso è pertanto fondato e accolto, alla stregua dell’orientamento consolidatosi presso il Tribunale.
In accoglimento, il Collegio ordina al Ministero di provvedere sull’istanza con provvedimento espresso entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Il termine viene modulato in considerazione della natura dei procedimenti “di massa”, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega e ulteriore termine di 90 giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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