Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 85 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo di formazione giudiziale fa stato quanto all’esistenza del credito, ma non vincola l’Amministrazione sull’esatta dimensione dello stesso, che va determinata secondo il titolo, la legge e gli eventuali adempimenti parziali. Il ricorso è inammissibile quanto alla richiesta di fissazione di somme per violazione o ritardo, essendo tale domanda estranea al contenuto proprio dell’ottemperanza. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’inerzia dell’Ente giustifica l’accoglimento del ricorso, l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta. Gli interessi legali e di mora calcolati dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione se non nei limiti di legge.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3949/2023, aveva accertato il diritto del ricorrente, docente, a percepire la retribuzione professionale docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.591,14, oltre rivalutazione monetaria nella misura eccedente gli interessi legali ex art. 22 della legge n. 724 del 1994. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 29.11.2023.

Non ottenendo il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la fissazione di somme per violazione o ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero e gli Uffici scolastici si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: la sentenza del giudice del lavoro ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore.

Il giudice chiarisce però che l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: essa serve solo a consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, in particolare gli artt. 1283 e ss. cod. civ. Per le stesse ragioni non sono dovute le somme richieste per violazione o ritardo.

Il Collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che accorda alle Amministrazioni statali un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione coattiva.

Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’Ente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento del capitale, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti indicati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto a compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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