Riconoscimento del titolo estero di sostegno e silenzio inadempimento del Ministero (TAR Lazio n. 243 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è individuata nell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007, oggi facente capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ai fini della configurabilità del silenzio inadempimento è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento espresso. Il termine complessivo, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 241/1990 e 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, non supera i quattro mesi, considerando i trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e i tre mesi per il provvedimento di riconoscimento. Scaduto inutilmente tale termine, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere e nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 3 giugno 2024 un’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. L’istanza è stata avanzata ai sensi della direttiva 2013/55/CE, ai fini dell’esercizio della professione di docente in Italia.
Decorso il termine di conclusione del procedimento senza che il Ministero dell’Istruzione e del Merito si pronunciasse, il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento e per l’ordine di provvedere. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’individuazione dell’autorità competente. Rileva che, per i titoli di formazione e abilitazione dei docenti di ogni ordine e grado conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua il soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito con legge n. 604/2022.
Quanto ai presupposti del silenzio, il Tribunale afferma un criterio di immediata applicazione: è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nessun ulteriore requisito sostanziale è richiesto in questa fase.
Nel caso concreto entrambi i presupposti risultano integrati. A fronte della domanda del 3 giugno 2024, il Ministero non si è pronunciato, con violazione sia del termine generale di trenta giorni della legge n. 241/1990, sia del termine specifico di matrice europea. Il Collegio richiama l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento, e il comma 2 del medesimo articolo, che assegna trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale e per l’eventuale richiesta di integrazioni.
Dal coordinamento delle due disposizioni il Tribunale desume che il termine complessivo per il provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, nell’ipotesi di richiesta di integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto e non emergeva dagli atti alcun elemento probatorio contrario all’accoglimento. Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto.
Il Collegio ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La durata è commisurata alla natura di procedimenti “di massa”, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza viene nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e termine ulteriore di 90 giorni. Il Ministero è infine condannato alle spese di lite.
Nota della Redazione
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