Riconoscimento titolo estero subordinato a misura compensativa se percorso non sovrapponibile (TAR Lazio n. 1057 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro può essere subordinato a una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, quando l’istruttoria dell’amministrazione abbia accertato differenze sostanziali, anche contenutistiche, tra il percorso formativo estero e quello previsto dall’ordinamento italiano. La valutazione tecnica della Conferenza di servizi, se analiticamente motivata sull’esame dei titoli, del monte ore, della durata e delle discipline, integra il presupposto dell’art. 22, comma 8 bis, del d.lgs. n. 206 del 2007 e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo il controllo sui profili di illogicità, arbitrarietà o travisamento del fatto. Non sussiste sproporzione ove la durata e il contenuto della misura siano commisurati al divario formativo effettivamente rilevato, non essendo configurabile un obbligo di sovrapposizione integrale dei percorsi.

Il Fatto

La ricorrente, abilitata in Spagna alla professione di igienista dentale dopo aver conseguito un primo titolo di tecnico superiore e, successivamente, un “Curso Superior en Higiene Bucodental” presso un’istituzione universitaria spagnola, chiedeva al Ministero della Salute il riconoscimento della qualifica per l’esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria.

L’amministrazione, con decreto trasmesso nel settembre 2024, subordinava il riconoscimento al superamento di una misura compensativa, a scelta dell’interessata, tra una prova attitudinale articolata su più discipline per un totale di 94 crediti formativi e un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi. La ricorrente impugnava il provvedimento, unitamente alla nota di richiesta dell’opzione e al verbale della Conferenza di servizi, deducendo l’abnormità e la sproporzione della misura e la sostanziale sovrapponibilità dei due percorsi formativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento nell’art. 22, comma 8 bis, del d.lgs. n. 206 del 2007, che consente di imporre la misura compensativa quando la formazione complessiva del richiedente presenti carenze rispetto alle discipline caratterizzanti e professionalizzanti del percorso nazionale.

Il provvedimento impugnato — osserva il TAR — ha effettuato un’analisi puntuale dei due percorsi. La Conferenza di servizi ha evidenziato, in primo luogo, una difformità di qualificazione: in Spagna il titolo corrisponde alla lettera c) dell’art. 11 della direttiva 2005/36/CE, in Italia alla lettera d) della medesima disposizione, trattandosi di formazione non universitaria rispetto a quella universitaria italiana. In secondo luogo, la durata: due anni nel percorso estero, tre anni in quello italiano.

Sul piano contenutistico, la Conferenza ha rilevato la carenza delle discipline caratterizzanti e professionalizzanti, con assenza di competenze nelle tecniche mediche applicate all’igiene dentale, nelle scienze odontostomatologiche, nelle scienze interdisciplinari cliniche e nella medicina legale. Il raffronto tra i due impianti formativi è stato condotto esaminando durata, contenuti e impegno teorico-pratico.

Quanto alla proporzionalità, il TAR esclude che la durata di 18 mesi del tirocinio sia abnorme: il percorso spagnolo si articola su un monte ore complessivo di circa duemila ore, di cui centocinquanta non professionalizzanti e trecentosettanta in centri di lavoro, mentre l’ordinamento italiano ne prevede circa quattromilacinquecento su tre anni.

Il Collegio richiama propri precedenti conformi — sentenze n. 910 del 2025, n. 15565 del 2023 e n. 18621 del 2023 — dai quali non ravvisa ragioni per discostarsi, ribadendo che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche incontra il limite dell’illogicità, dell’arbitrarietà e del travisamento del fatto. Da ultimo, la Corte di giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, esclude che gli artt. 45 e 49 TFUE impongano allo Stato membro ospitante di considerare un titolo non legalmente riconosciuto nello Stato di origine. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *