Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 8142 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È configurabile il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione che, decorso il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, non abbia adottato il provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Il termine per provvedere, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, è preordinato all’adozione di un provvedimento espresso e l’inerzia che lo oltrepassa legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 117 c.p.a. L’Amministrazione è tenuta a verificare, con valutazione effettiva e non meramente formale, la coerenza dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa unionale per il riconoscimento della qualifica di docente specializzato sulle attività di sostegno. La durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non devono essere inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno e, se del caso, vanno disposte opportune e proporzionate misure compensative.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’istanza risaliva al 18.10.2024. A fronte del perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accertato la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere il procedimento di riconoscimento, in virtù del disposto dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022. Ha quindi applicato il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, per l’adozione del provvedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il termine è stato ritenuto scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente configurabilità del silenzio-inadempimento del Ministero resistente. Il Tribunale ha quindi commisurato ad un arco di 120 giorni il termine concesso all’Amministrazione per provvedere, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, considerata la rilevanza del contenzioso generato dal notevole numero di istanze della specie.

La motivazione richiama, valorizzandone i principi, gli arresti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, relativi al riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tali principi, ritenuti positivamente sovrapponibili anche ai titoli conseguiti in Spagna, impongono al Ministero di esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli richiesti dalla direttiva 2005/36/CE.

Nella valutazione di equipollenza l’Amministrazione è tenuta a disporre, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il giudice richiama inoltre il principio espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Morgenbesser, causa C-313/01, del 13 novembre 2003, secondo cui l’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ivi ottenute soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività di insegnamento.

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni; per il caso di perdurante inadempienza ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega, affinché provveda nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite, liquidate in €500,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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