Riconoscimento titolo estero di igienista dentale e misura compensativa proporzionata (TAR Lazio n. 1058 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in un altro Stato membro, l’amministrazione può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa — prova attitudinale o tirocinio di adattamento — quando l’istruttoria faccia emergere differenze sostanziali tra il percorso estero e quello italiano, in termini di natura, durata e contenuti. L’obbligo di motivazione ex art. 22, comma 8-bis, d.lgs. n. 206 del 2007 è soddisfatto quando la Conferenza di servizi esamini analiticamente durata, contenuti, impegno teorico e pratico dei due percorsi e dia conto delle carenze contenutistiche. Il giudizio di proporzionalità della misura non è sindacabile nel merito, ove la scelta risulti coerente con le difformità accertate.

Il Fatto

La ricorrente ha conseguito in Spagna il titolo di Técnico Superior en Higiene Bucodental e, successivamente, il Curso Superior en Higiene Bucodental presso un’istituzione universitaria di Madrid. Con decreto del Ministero della Salute ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo, ai fini dell’esercizio della professione di igienista dentale.

L’amministrazione, sulla base del parere della Conferenza di servizi dell’8 maggio 2024, ha subordinato il riconoscimento all’espletamento di una misura compensativa, a scelta tra una prova attitudinale nelle discipline indicate, per un totale di 94 crediti, e un tirocinio di adattamento di 18 mesi. Il provvedimento e la nota dell’11 luglio 2024 sono stati impugnati davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso richiamando i propri precedenti in fattispecie analoghe (sentenze n. 910 del 2025; n. 15565 del 2023; n. 18621 del 2023). Il provvedimento, secondo i giudici, ha effettuato un’attenta analisi dei due percorsi ed è compiutamente motivato.

La Conferenza di servizi ha evidenziato difformità sostanziali tra la formazione spagnola e quella italiana. La prima riguarda la natura del titolo: in Spagna si tratta di una qualifica professionale conforme all’art. 11, lettera c), della direttiva 2005/36/CE, mentre in Italia corrisponde all’art. 11, lettera d) della medesima direttiva. La seconda attiene alla carenza contenutistica nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti previste dall’ordinamento universitario italiano.

Sul piano della durata, il percorso spagnolo si articola in due anni con un carico complessivo di 2000 ore, di cui 150 non professionalizzanti e 370 di formazione presso centri di lavoro, mentre l’ordinamento italiano prevede 4500 ore distribuite su tre anni con formazione frontale. Da ciò il Collegio deduce l’assenza di sproporzione nell’individuazione dei 18 mesi di tirocinio.

La Corte richiama inoltre la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, secondo cui gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione un titolo non legalmente riconosciuto nello Stato di origine e privo di carattere ufficiale. Il principio è ritenuto applicabile in via interpretativa all’art. 13 della direttiva 2005/36/CE.

Le censure di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti risultano pertanto infondate, essendo emerse dal procedimento amministrativo le differenze contenutistiche poste a base della misura. Il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *