Riconoscimento vocale in dibattimento e libero convincimento del giudice (Cass. pen. Sez. II n. 10310 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che affermano di aver riconosciuto la voce dell’imputato sono legittimamente utilizzabili ai fini dell’identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari, quando risulti attendibile la deposizione di chi dichiari di identificarlo con sicurezza, senza che sia necessario disporre perizia fonica. Il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza: l’affidabilità e la valenza probatoria dell’individuazione informale discendono dall’attendibilità accordata al teste, valutata con il prudente apprezzamento del giudice di merito che, se sorretto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. L’identificazione effettuata in sede dibattimentale non obbedisce alle formalità della ricognizione in senso proprio, di cui agli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen., riferendosi al contenuto di identificazioni orali del testimone, per le quali vige la disciplina degli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., sicché il giudice può trarne il proprio libero convincimento.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato per il reato di estorsione, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

La difesa censura, con il primo motivo, la mancata sottoscrizione del verbale di trascrizione di un’intercettazione da parte del militare che aveva successivamente riconosciuto la voce dell’imputato, deducendone l’incertezza sull’identità dei soggetti intervenuti nell’ascolto e la nullità del verbale. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 191 e 216 cod. proc. pen. e l’inutilizzabilità dell’intercettazione, perché il riconoscimento vocale sarebbe avvenuto in violazione delle modalità della ricognizione di voci.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ritiene manifestamente infondato: l’accesso agli atti comprova che l’attività di ascolto e trascrizione fu svolta da due militari che, terminata la trascrizione, sottoscrissero correttamente il verbale. Nessuna nullità deriva dal fatto che un diverso militare abbia successivamente ascoltato la conversazione per l’eventuale riconoscimento delle voci.

Tale accertamento rientra tra le attività di indagine rimesse alla discrezionalità della polizia giudiziaria, legittimamente svolta in assenza di norme procedurali che vietino l’ascolto delle intercettazioni da parte di investigatori diversi da quelli che hanno proceduto alla trascrizione.

Il Collegio ribadisce il principio secondo cui le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che asseriscano di aver riconosciuto la voce dell’imputato sono utilizzabili ai fini dell’identificazione degli interlocutori, quando la deposizione di chi afferma di identificarlo con sicurezza sia ritenuta attendibile, senza necessità di perizia fonica. Richiama sul punto Sez. 2 n. 12858 del 27.01.2017, Sez. 5 n. 20610 del 09.03.2021 e, da ultimo, Sez. 2 n. 44818 del 15.10.2024.

L’affidabilità dell’individuazione informale discende dall’attendibilità accordata al teste, valutata con il prudente apprezzamento del decidente che, ove sorretto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. I giudici di appello hanno ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del militare che aveva riferito di conoscere la voce dell’imputato per ragioni di servizio, affermazione insindacabile sotto il profilo della completezza e razionalità.

In relazione all’eccepita violazione dell’art. 216 cod. proc. pen., la Corte ribadisce che l’identificazione dibattimentale non obbedisce alle formalità della ricognizione di cui agli artt. 213 e seguenti cod. proc. pen., riferendosi a identificazioni orali del testimone disciplinate dagli artt. 498 e seguenti cod. proc. pen., da cui il giudice può trarre il libero convincimento, come da ogni elemento indiziario o di prova. Richiama Sez. 5 n. 37497 del 13.05.2014, Sez. 5 n. 23090 del 10.07.2020, Sez. 2 n. 23970 del 31.03.2022, Sez. 2 n. 41960 del 25.09.2024 e il risalente Sez. 1 n. 6922 dell’11.05.1990.

Il motivo è inoltre generico: chi lamenti l’inutilizzabilità di un elemento probatorio deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza della sua eventuale eliminazione ai fini della prova di resistenza, dovendo l’elemento acquisito illegittimamente scardinare la motivazione censurata e comprometterne in modo decisivo la tenuta logica. Nel caso di specie l’attribuzione dell’intercettazione convergeva con le dichiarazioni della parte offesa sulla partecipazione del ricorrente all’attività illecita. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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