Appello del giudice di pace esteso alle statuizioni civili per connessione (Cass. pen. Sez. II n. 10304 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria è ammissibile anche quando non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. L’art. 37 d.lgs. n. 274/2000 va coordinato con l’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale l’impugnazione avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che da quelli dipendono. Tra questi rientrano le statuizioni civili, che trovano il loro necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità penale. Non occorre dunque che le statuizioni civili siano espressamente impugnate, poiché l’impugnazione della responsabilità le involge implicitamente ma inequivocabilmente.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Enna ha dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Leonforte. Quest’ultima lo aveva condannato alla pena di euro 800,00 di multa per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 37 d.lgs. n. 274/2000. Il Tribunale avrebbe ignorato il principio di diritto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’impugnazione dei punti sulla responsabilità estende i suoi effetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 d.lgs. n. 274/2000 e 574, comma quarto, cod. proc. pen., anche ai punti dipendenti, tra cui quello sul risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il motivo fondato e lo accoglie. Il Collegio muove da un principio che dichiara consolidato: è ammissibile l’appello dell’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, sebbene non sia stato impugnato il capo sul risarcimento del danno alla parte civile.

La ragione sta nel coordinamento tra l’art. 37 d.lgs. n. 274/2000 e l’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen.. Quest’ultima disposizione stabilisce che l’impugnazione dei punti riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dai primi dipendono. Tra questi ultimi rientrano le statuizioni sul risarcimento del danno, che trovano il loro necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità penale.

Ne deriva che, ove l’imputato contesti la responsabilità con l’atto di impugnazione, gli effetti di questa si intendono estesi alle statuizioni civili. Non è necessario che queste ultime siano espressamente impugnate: l’impugnazione del punto sulla responsabilità le involge in modo implicito, ma inequivocabile.

Il Collegio ribadisce quindi che sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare a una pena pecuniaria, contengano statuizioni risarcitorie, purché l’impugnante non si limiti a contestare la specie o l’entità della pena, ma censuri l’affermazione di penale responsabilità. A sostegno richiama i propri precedenti, tra cui Sez. 2 n. 9631 del 11/1/2019, Sez. 4 n. 27460 del 15/03/2019, Sez. 5 n. 21010 del 22/02/2024, Sez. 5 ord. n. 29695 del 18/04/2024, Sez. F n. 32324 dell’11/8/2011 e Sez. 5 ord. n. 27488 dell’08/03/2024.

In conclusione il ricorso è accolto e l’ordinanza impugnata è annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

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