Convalida dell’arresto: interesse ad impugnare da dedurre in termini univoci (Cass. pen. Sez. II n. 10308 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse dell’indagato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida dell’arresto o del fermo non può essere presunto. Ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l’impugnazione è ammissibile solo in presenza di un interesse pratico, concreto ed attuale a rimuovere uno svantaggio processuale, né esso può ridursi a una mera pretesa alla esattezza teorica del provvedimento. Ne consegue che l’interessato ha l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci, l’intenzione di servirsi della pronuncia per proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione. Tale principio si applica anche quando il ricorso investa la sola convalida dell’arresto, senza contestare la misura cautelare non detentiva applicata, stante l’autonomia strutturale e funzionale tra i due provvedimenti. Nel merito, per l’arresto facoltativo in flagranza il giudice della convalida opera un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha eseguito l’arresto.

Il Fatto

Un uomo propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto eseguito per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., contestando lo stato di flagranza e i gravi indizi di reità.

La difesa deduce violazione degli artt. 381 e 391 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Sostiene che il possesso di carte di credito di provenienza delittuosa nei pressi di un bancomat non dimostri l’imminente utilizzo delle stesse, integrando semmai il diverso delitto di ricettazione. Lamenta inoltre che il giudice abbia fondato il giudizio di pericolosità su precedenti penali ignoti alla polizia giudiziaria al momento dell’arresto e la valutazione di gravità su una ricostruzione meramente ipotetica.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da una questione preliminare di carattere processuale. L’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. subordina l’ammissibilità di qualsiasi impugnazione alla sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.

Il Collegio richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 6624 del 2011 e la giurisprudenza successiva: la nozione di interesse ad impugnare va letta in prospettiva utilitaristica, quale finalità di rimuovere uno svantaggio processuale o di conseguire una decisione più vantaggiosa e logicamente coerente con il sistema normativo. Si tratta di un interesse pratico, concreto ed attuale, che non può risolversi nella mera pretesa alla esattezza teorica del provvedimento.

Quanto all’eventuale precostituzione di un titolo per la futura azione di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ribadisce che non basta presumere l’intento dell’indagato: occorre una specifica e motivata deduzione. L’interessato ha l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la volontà di servirsi della pronuncia a tal fine.

Il Collegio estende tale principio, elaborato per l’ipotesi di mancata applicazione di misure cautelari, anche al caso in cui il ricorso impugni la sola convalida senza contestare la misura non detentiva applicata. Rileva l’autonomia strutturale e funzionale tra i due provvedimenti, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione, e l’assenza di effetti dell’eventuale accoglimento sulla validità della misura cautelare.

Nel merito, la Corte conferma che il giudice della convalida dell’arresto facoltativo in flagranza esercita un controllo di mera ragionevolezza, senza estendere l’esame ai presupposti della responsabilità. L’ordinanza impugnata si è uniformata a tale quadro, valutando i dati fattuali in modo non censurabile e dando conto in modo esaustivo delle ragioni della ricostruzione accusatoria. Il ricorrente chiede in realtà una rilettura degli elementi indiziari, estranea al sindacato di legittimità. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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