Inammissibili i ricorsi che chiedono rilettura delle prove e la lieve entità (Cass. pen. Sez. VII n. 29149 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito; non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, restando preclusa la pura rilettura dei fatti e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Il riconoscimento della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati — mezzi, modalità e circostanze dell’azione, quantità e qualità della sostanza — e va escluso quando anche uno solo di essi porti a negare la minima offensività.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 6 ottobre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Patti del 21 maggio 2024, disponeva il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto delle somme in sequestro e, nel resto, confermava la condanna dei due imputati per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale sentenza i due condannati proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’erronea applicazione di legge quanto all’imputazione ascritta a uno di essi, l’omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e il vizio di motivazione sulla configurazione della penale responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibili i ricorsi, perché proposti con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo e al terzo motivo, la Corte ha ribadito che esula dai suoi poteri una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, riservati in via esclusiva al giudice di merito.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza per cui, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. operata dalla legge n. 46/2006, resta immutata la natura del sindacato sulla motivazione: al giudice di legittimità è preclusa la pura rilettura dei fatti e l’adozione di autonomi parametri di ricostruzione (Sez. U n. 6402 del 1997; Sez. V n. 17905 del 2006). Non sono quindi consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. VI n. 22445 del 2009).

I ricorrenti, dunque, invocavano una considerazione alternativa del compendio probatorio senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la loro responsabilità.

Quanto alla lieve entità, la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha ricordato che il riconoscimento della fattispecie richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché a qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza (Sez. VI n. 1428 del 2017; Sez. VI n. 39977 del 2013). La qualificazione ex art. 73, comma 5, deve costituire l’approdo di tale valutazione complessiva e riflettersi nella motivazione.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha offerto una motivazione adeguata sul diniego, valorizzando aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, dell’attività di spaccio, negando così la ricorrenza della più lieve ipotesi. All’inammissibilità dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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