Aggravante ingente quantità fondata sulla dose estraibile dopo il 2014 (Cass. pen. Sez. 7 n. 17141 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, per la configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull’estrema offensività della condotta. Per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. n. 36/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2014, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalle Sezioni Unite Biondi e dalle Sezioni Unite n. 14722 del 2020. Al di sopra del valore soglia, la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante è rimessa al giudice di merito, che può fondarla sul dato ponderale e sul numero di dosi estraibili, significativi del maggior pericolo per la salute pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’appello, sezione distaccata di Bolzano, per il reato di cui all’art. 73, commi 1, 6 e 80, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla condotta di importazione nel territorio nazionale di chilogrammi 3,225 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con principio attivo pari al 77,9%, occultata all’interno di un automezzo. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la violazione di legge in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante dell’ingente quantità, non essendo superato il valore soglia di 1,5 chilogrammi di principio attivo. Con il secondo motivo, si doleva del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la giurisprudenza di legittimità consente di valorizzare, tra le circostanze del caso concreto, il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza, richiamando il precedente di Sez. 3, n. 20017 del 2024. Tale elemento, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull’estrema offensività della condotta.
La Corte ha inoltre precisato che, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l’aggravante, restano validi i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, fissati dalle Sezioni Unite n. 36258 del 2012 e confermati dalle Sezioni Unite n. 14722 del 2020. Tali criteri continuano ad applicarsi anche dopo la riforma del d.l. n. 36/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2014; i valori soglia definiscono tendenzialmente il limite quantitativo minimo al di sotto del quale l’ingente quantità non può essere ritenuta, mentre al di sopra di tale limite la valutazione è rimessa al giudice di merito.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il dato ponderale, considerato che erano stati importati chilogrammi 3,225 lordi di cocaina con principio attivo pari al 77,9%, da cui erano estraibili ben 16.748 dosi medie singole. La Corte ha ritenuto irrilevanti le circostanze evidenziate dalla difesa, quali l’unicità ed estemporaneità della condotta o la destinazione della sostanza al mercato dell’hinterland milanese, trattandosi di elementi che non escludevano il maggior pericolo per la salute pubblica, atteso l’elevatissimo numero di consumatori raggiungibili.
Quanto al secondo motivo, la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta manifestamente infondata. Il giudice di merito aveva richiamato il ruolo centrale svolto dall’imputato nella vicenda, desumibile dal contenuto delle intercettazioni e dai precedenti penali specifici, e aveva correttamente operato il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, non ravvisandosi elementi positivi per un’ulteriore riduzione della pena.
Stante l’inammissibilità del ricorso, il condannato è stato onerato delle spese processuali e del versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio espresso dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.