Lieve entità e attenuanti generiche: valutazione complessiva e insindacabilità in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 29151 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della fattispecie della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 esige una valutazione complessiva del fatto, che investe i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la qualità e la quantità della sostanza, con riferimento anche al grado di purezza. Il giudice deve vagliare tutti gli elementi normativamente indicati e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. L’attenuante va esclusa quando anche uno solo di tali elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 13 novembre 2025, ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, oltre a euro 3.600,00 di multa, per i reati di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa riqualificazione del fatto come detenzione a fini di spaccio di hashish nell’ipotesi della lieve entità, e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Sul primo motivo osserva che il riconoscimento dell’ipotesi lieve richiede una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione e alla qualità e quantità della sostanza, con riguardo al grado di purezza, in coerenza con i principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.
Il giudice è quindi tenuto a considerare sia gli elementi concernenti l’azione, sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato. Ne deriva l’esclusione dell’attenuante quando anche uno solo di tali elementi porti a negare che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità.
La Corte precisa che la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve costituire l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti e che tale percorso deve riflettersi nella motivazione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza riservata ad alcuni di essi.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha offerto una motivazione adeguata sul diniego della lieve entità, valorizzando plurimi e variegati dati probatori e alcuni aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio era svolta. Essa ha così negato la ricorrenza dell’ipotesi più lieve attribuendo a taluni elementi rilevanza prevalente rispetto ad altri ai fini dell’esclusione della minima offensività.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che i giudici di appello hanno giustificato in punto di diritto le ragioni di esclusione delle attenuanti generiche con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, come tale insindacabile in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso conseguono per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
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Nota della Redazione
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