Inammissibili i ricorsi su spaccio se riproduttivi di censure già vagliate (Cass. pen. Sez. VII n. 11643 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi che si limitano a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sono inammissibili, se non scanditi da necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, e l’eventuale superamento dei limiti tabellari di cui all’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale. Il giudice di merito deve valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione.

Il Fatto

Due ricorrenti impugnano davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma, in data 20.09.2024, ha confermato la loro penale responsabilità per detenzione di sostanze stupefacenti, escludendo l’ipotesi lieve.

Il primo ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, valorizzando l’incensuratezza, l’assenza di abitualità e la mancanza di relazioni con il mercato di riferimento. Il secondo ricorrente censura la valutazione della responsabilità in ordine alla conversazione intercorsa tramite applicazione di messaggistica e, in via subordinata, il diniego dell’ipotesi più lieve. Entrambi chiedono l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non scanditi dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Richiamando il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, la Corte osserva che i ricorrenti non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità.

Quanto al motivo comune relativo al mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve, la Corte condivide il percorso dei giudici del gravame, che hanno escluso la fattispecie attenuata in ragione delle modalità dell’azione emerse dagli atti processuali. Rileva, in particolare, che i tre imputati erano partiti da Grosseto per recarsi appositamente in una nota zona di spaccio, non potendosi escludere che il fatto fosse legato all’intervento delle forze dell’ordine avvenuto nella stessa zona.

La sentenza impugnata opera sul punto un corretto governo della pluriennale giurisprudenza di legittimità in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. La Corte ribadisce che la valutazione sulla destinazione della droga, ogni volta che la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, deve essere effettuata tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.

Il solo dato ponderale, e l’eventuale superamento dei limiti tabellari, non determina alcuna presunzione di destinazione ad uso non personale. Tuttavia, precisa la Corte, tale superamento, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione allo spaccio, può legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, siffatta conclusione.

In ordine alla doglianza sulla responsabilità, la Corte la ritiene manifestamente infondata. La motivazione della sentenza impugnata non presenta aporie logiche: la partenza da Grosseto insieme ai coimputati, il possesso dell’unico telefono cellulare, la sosta per rifornirsi di stupefacente e il rientro con la droga forniscono la prova, al di là del dubbio ragionevole, della responsabilità. Il ricorrente chiede in realtà una rilettura degli elementi di fatto, richiesta inammissibile in sede di legittimità.

Essendo i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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