Etilometro e guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 11644 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza accertata mediante etilometro, l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche dell’apparecchio costituiscono oggetto dell’onere probatorio a carico dell’accusa; a fronte di tale onere, grava sull’imputato un onere di allegazione concernente la contestazione del buon funzionamento dello strumento, la cui omissione legittima l’affermazione di responsabilità. La disciplina dell’etilometro, espressamente prevista dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495, si distingue da quella dell’autovelox, dichiarata illegittima con la Corte cost. n. 113/2015. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, potendo tali censure fondare solo una questione di legittimità costituzionale, non proposta. Parimenti inammissibile è il motivo che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non superabile attraverso il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto i limiti di deducibilità dei vizi motivazionali sono fissati dalla lett. e) della medesima disposizione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma parziale, lo ha ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Con il ricorso per cassazione deduce tre motivi: violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, 379, comma 8, reg. esec. cod. strada, 192 e 533 cod. proc. pen. e 27, comma 2, Cost. in punto di responsabilità; violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte territoriale escluso la particolare tenuità del fatto sulla sola base del tasso alcolemico; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Nel primo motivo assume mancante la prova dell’attendibilità e della regolare omologazione e revisione dello strumento utilizzato, con conseguente inversione dell’onere della prova sul mancato funzionamento in capo all’imputato. La difesa ha depositato memoria in data 26 febbraio 2025 insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. I motivi sono riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e difettano della necessaria critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la violazione dell’art. 27 Cost. non può essere dedotta come motivo di ricorso, non figurando tra i casi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.; l’inosservanza di norme costituzionali può fondare solo una questione di legittimità costituzionale, non proposta. Analoga sorte spetta alla censura relativa alla Convenzione EDU, proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le sue norme rivestono rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost.
Richiamando le Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, la Corte ribadisce che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, perché i limiti all’ammissibilità delle doglianze motivazionali fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo alla lett. c). La riconduzione dei vizi di motivazione alla lett. c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione, dilatando l’accesso agli atti processuali e trasformando la Corte in giudice del fatto.
Nel merito, la Corte rileva che i giudici di appello hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità e operato buon governo dei principi in tema di etilometro. L’omologazione e le verifiche periodiche sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, d.P.R. n. 495/1992, con disciplina differenziata rispetto all’autovelox, colpito dalla declaratoria di incostituzionalità della Corte cost. n. 113/2015. All’onere probatorio dell’accusa circa l’omologazione e le verifiche periodiche fa riscontro un onere di allegazione dell’imputato sulla contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, nella specie non adempiuto: il teste di p.g. ha riferito che prima del test si è verificato che lo strumento rientrasse nel periodo di revisione.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il rigetto della particolare tenuità del fatto, avendo la Corte territoriale valutato il tasso alcolemico particolarmente elevato, prossimo alla soglia più grave, l’orario del controllo e le modalità della condotta, secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, che richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, ma sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Quanto al terzo motivo, la motivazione sulla dosimetria della pena è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
Nota della Redazione
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