Ricorso riproduttivo di censure già vagliate è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 11642 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, siccome manifestamente infondato, il ricorso per cassazione che riproponga profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione. La qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può fondarsi sul solo dato quantitativo emergente da una ricognizione statistica di precedenti, occorrendo l’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma. In tema di attenuanti generiche, il giudice assolve l’obbligo motivazionale indicando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando superati gli altri; l’incensuratezza non è più idonea da sola a giustificarne la concessione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la propria responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Deduce tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato; mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Quanto al secondo profilo, il ricorrente sostiene che la forma lieve sarebbe stata riconosciuta in ipotesi fattuali con quantità di sostanza superiori a quella rinvenuta nel caso di specie. Quanto al terzo, evidenzia che le condotte risalgono a diversi anni prima e che il giudice di appello non si sarebbe confrontato con le condizioni di giovane età e incensuratezza. Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati perché privi di specificità e del tutto assertivi: non si coniugano all’enunciazione di specifiche richieste con indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Essi, inoltre, non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, e non sono scanditi dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata.
Quanto alla destinazione della sostanza, i giudici di appello hanno dato conto degli elementi di prova. Durante l’attività investigativa il ricorrente era stato trovato in possesso di 205 grammi di marijuana con principio attivo THC del 7,31%, da cui potevano ricavarsi 589 dosi medie singole, quantità non conciliabile con il solo uso personale per la notoria deperibilità della sostanza. Era stata rinvenuta anche la strumentazione necessaria al confezionamento delle dosi. La sentenza opera sul punto un corretto governo della costante giurisprudenza di legittimità: la valutazione sulla destinazione della droga deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.
Il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, se da solo non costituisce prova decisiva della destinazione allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la forma lieve non può qualificarsi in base al solo dato quantitativo risultante da una ricognizione statistica su un campione di sentenze: è necessario l’apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma. Nella specie i giudici di merito hanno valutato anche la predisposizione della strumentazione per il confezionamento e l’elevato numero di dosi ricavabili.
Quanto al terzo motivo, i giudici di appello hanno motivatamente dato conto del diniego delle attenuanti generiche, valutando negativamente il quantitativo della sostanza, il numero di dosi ricavabili e un precedente specifico risultante dal casellario giudiziale. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale sul diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata con il d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, l’incensuratezza non è più idonea da sola a giustificare la concessione.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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