Ricorso aspecifico se non critica tutte le autonome rationes decidendi (Cass. pen. Sez. IV n. 6275 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora la sentenza impugnata si fondi su plurime e autonome rationes decidendi, ciascuna idonea da sola a sorreggere la decisione, il ricorrente che intenda dolersi del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è tenuto a confutare tutte le argomentazioni poste a base del provvedimento, non potendosi limitare a “parcellizzare” la motivazione censurando una sola delle ragioni della condanna. Ne consegue che è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che contesti esclusivamente l’efficienza causale di uno dei profili di colpa accertati dai giudici di merito, omettendo ogni critica agli ulteriori e distinti addebiti di colpa specifica. In caso di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado si integrano vicendevolmente in un risultato organico e inscindibile, che va valutato unitariamente ai fini della congruità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 24.05.2024, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Paola all’imputato per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione e con la sanzione accessoria della sospensione della patente.

All’imputato era stato contestato di avere cagionato, alla guida di un’autovettura, il decesso di un passeggero dopo avere perso il controllo del mezzo in curva, invadendo l’opposta corsia e sfondando il muretto di delimitazione. La difesa aveva sostenuto che l’instabilità del veicolo fosse ascrivibile in via esclusiva alla condotta dei passeggeri collocati sul sedile posteriore. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 40, 43 e 589-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla premessa che, vertendosi in una fattispecie di doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente e si integrano a vicenda. Richiamando il tradizionale insegnamento in materia, il Collegio ribadisce che il giudice di legittimità, per valutare la congruità della motivazione, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, che confluiscono in un risultato organico e inscindibile.

Sul piano dell’onere di specificità, la Corte ricorda che chi deduce un vizio argomentativo rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve confrontarsi con l’intero contenuto del provvedimento impugnato, non essendo consentito “parcellizzare” la motivazione limitandosi a censurare la parte che si riferisce alla singola doglianza, senza considerare argomentazioni svolte in altra sede e parimenti rilevanti.

Da tale principio discende il corollario dell’inammissibilità del ricorso che si limiti a criticare una sola delle diverse rationes decidendi, quando queste siano autonome e autosufficienti. La Corte verifica l’incidenza concreta del principio nel caso di specie, alla luce del percorso argomentativo dei giudici di merito e del tenore delle censure.

Tanto il giudice di primo grado quanto la Corte territoriale avevano ravvisato plurimi e distinti profili di colpa specifica. Era stata accertata la violazione dell’art. 141 C.d.s., per avere il conducente tenuto un’andatura non adeguata alle condizioni della strada, percorsa di notte e con visibilità limitata dai tratti curvilinei. Era stato inoltre valorizzato il collocamento di tutti e tre i passeggeri sul sedile posteriore, con distribuzione dei pesi pregiudizievole per la stabilità del mezzo. Era stato infine ravvisato l’ulteriore profilo di colpa consistente nella violazione dell’art. 79 C.d.s., che impone la massima efficienza dei veicoli e dei loro pneumatici, obbligo gravante anche sul conducente.

La Corte rileva che il ricorso si è limitato ad argomentare che l’instabilità del mezzo sarebbe stata ascrivibile in via esclusiva alla condotta dei passeggeri, omettendo qualsiasi critica rispetto alle conclusioni dei giudici di merito sull’efficienza causale degli altri profili di colpa. Da qui la declaratoria di inammissibilità per aspecificità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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