Proroga delle indagini disposta “ora per allora” e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 29095 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della legittimità della proroga del termine per il completamento delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 406 cod. proc. pen., è necessario soltanto che la richiesta del pubblico ministero sia anteriore alla scadenza del termine, mentre l’ordinanza che la dispone può essere adottata anche successivamente e in ogni tempo, avendo effetto retroattivo sanante sugli atti di indagine nel frattempo compiuti. Contro il provvedimento che decide sulla richiesta di proroga non è previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di atto di mero impulso processuale, privo del contenuto di una sentenza o di un provvedimento incidente sulla libertà personale. L’adozione del provvedimento da parte di un giudice diverso da quello delle indagini preliminari non integra abnormità, proprio perché la proroga può essere disposta in ogni tempo con effetto sanante.

Il Fatto

Nel corso di un procedimento penale pendente presso la Procura di Verona, il pubblico ministero presentava istanza di proroga del termine per il completamento delle indagini preliminari in data anteriore alla scadenza del termine semestrale previsto dall’art. 405 cod. proc. pen., nel testo all’epoca vigente. Il giudice per le indagini preliminari allora competente non provvedeva; agli atti risultava un’ordinanza di proroga priva di firma, data e deposito in cancelleria. A seguito di sentenza di incompetenza territoriale pronunciata in dibattimento, gli atti erano trasmessi alla Procura di Pescara.

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara, con ordinanza del 18/12/2025, autorizzava “ora per allora” la proroga delle indagini, ritenendo la richiesta tempestiva e la proroga disposta anche a termine scaduto, senza che il legislatore contempli alcuna nullità per l’adozione da parte di giudice non funzionalmente competente. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento per carenza di potere in concreto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da due principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Il primo riguarda la proroga: ciò che rileva è la tempestività della richiesta del pubblico ministero rispetto alla scadenza del termine, non il momento in cui l’ordinanza è adottata.

La Sezione richiama sul punto un orientamento risalente e costante, articolato nelle pronunce Sez. 3 n. 37729 del 13/07/2022, Pani, Sez. 3 n. 50362 del 29/10/2019, Pollice, Sez. 6 n. 14515 del 31/03/2016, Lepori e Sez. 1 n. 2219 del 12/05/1994, Aleo. Da esse si trae il principio dell’effetto retroattivo sanante: l’ordinanza tardiva sana gli atti di indagine compiuti nel frattempo.

Il secondo principio attiene all’impugnabilità. Contro l’ordinanza che decide sulla richiesta di proroga non è previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., perché l’atto ha natura di mero impulso processuale, non conclude il procedimento né una sua fase decisoria. La Corte richiama Sez. U n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Sez. 5 n. 1710 del 15/04/1999, Galdoporpora, Sez. 6 n. 18540 del 2012, Sez. 3 n. 37166 del 31/05/2017, Matrella e Sez. 2 n. 2030 del 2025-2026, Smedile.

Tale impostazione non pregiudica l’indagato, che può far valere gli eventuali vizi del procedimento di proroga nel giudizio di merito, sotto il profilo della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti nel termine prorogato. Il provvedimento impugnato è quindi legittimo, ancorché adottato “ora per allora”, perché fondato su richiesta tempestiva.

Quanto alla dedotta abnormità, essa non sussiste. L’atto costituisce espressione di un potere attribuito dall’ordinamento processuale, senza deviazioni dal modello legale, e non assume carattere abnorme per il solo fatto di essere stato adottato da un giudice diverso da quello delle indagini preliminari. La legittimità della proroga disposta in ogni tempo con effetto retroattivo sanante esclude la prospettata carenza di potere in concreto. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; non si ravvisano elementi di colpa tali da giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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