Notificazione in appello al domicilio eletto inidoneo e sanatoria della nullità (Cass. pen. Sez. IV n. 6273 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione, la notificazione all’imputato non detenuto dell’atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. La disciplina dell’art. 157 ter, comma 3, cod. proc. pen. non richiama le regole del primo comma in caso di domicilio eletto per l’impugnazione, ma opera il rinvio alla regola generale dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Pertanto, ove il domicilio eletto sia inidoneo perché il destinatario non vi è reperito, la notificazione si esegue mediante consegna al difensore. Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è sufficiente anche la temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza necessità di indagini sull’irreperibilità. La nullità derivante dalla notificazione eseguita presso il difensore anziché nel domicilio eletto, se non idonea a determinare la mancata conoscenza dell’atto, è soggetta alle sanatorie di cui agli artt. 182, 183, 184 e 180 cod. proc. pen. e resta priva di effetti se non dedotta tempestivamente.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato un’autovettura senza aver conseguito la patente, essendo stato già sanzionato per la medesima condotta con provvedimento amministrativo divenuto definitivo.
Il ricorrente propose ricorso per cassazione censurando la sentenza per violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Deduceva che la Corte territoriale aveva dichiarato l’assenza dell’imputato senza rilevare l’irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello, non essendo stati esperiti i tentativi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. né tentata la notifica a mezzo di polizia giudiziaria o ufficiale giudiziario. La questione giunge davanti alla Cassazione per stabilire la correttezza del procedimento notificatorio seguito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affrontato il quadro normativo sopravvenuto. Con l’entrata in vigore, il 25 agosto 2024, della legge 9 agosto 2024, n. 114, il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. è stato abrogato e il comma 1-quater modificato, con adempimenti mantenuti solo per l’impugnazione proposta da difensore d’ufficio. Non essendo prevista alcuna norma transitoria, alle impugnazioni proposte nella vigenza dell’art. 581, comma 1-quater, come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica tale disposizione secondo il principio tempus regit actum, richiamando le Sez. U n. 48590 del 18.04.2019 e Sez. U n. 44895 del 17.07.2014.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva nominato difensore di fiducia conferendogli mandato a impugnare la sentenza di primo grado ed eletto domicilio presso la propria abitazione. La notificazione del decreto di citazione in appello presso il domicilio eletto non fu possibile per irreperibilità del destinatario e fu eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso lo studio del difensore. Nel giudizio di appello l’imputato, assente, fu rappresentato dal difensore di fiducia, presente, che nulla eccepì.
La Corte ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui si sarebbero dovuti esperire i tentativi di notifica dell’art. 157 cod. proc. pen. in forza dell’art. 157 ter, comma 1, cod. proc. pen. Quest’ultima disposizione, relativa alle notificazioni all’imputato non detenuto, opera solo in caso di mancanza del domicilio e non anche della sua inidoneità. Il comma 3 dell’art. 157 ter cod. proc. pen. prevede che, in caso di impugnazione, la notificazione sia eseguita esclusivamente presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., ma non disciplina espressamente l’ipotesi in cui tale notificazione non sia possibile. La diversa collocazione della disciplina induce a escludere il richiamo delle regole del primo comma e impone il riferimento alla regola dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Il collegamento tra le disposizioni, in caso di domicilio inidoneo, si rinviene nella disciplina generale dell’elezione di domicilio, secondo quanto affermato da Sez. U n. 28451 del 28.04.2011 (Pedicone), ove la notificazione all’imputato non reperito presso il domicilio eletto deve essere eseguita mediante consegna al difensore. L’interpretazione trae conforto dall’inciso introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che fa «salvi i casi di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.».
Quanto alla validità della notificazione, la Corte ha richiamato Sez. U n. 58120 del 22.06.2017 (Tuppi), secondo cui è sufficiente anche la temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza indagini sull’irreperibilità. Ha inoltre affermato che la nullità derivante dalla notificazione presso il difensore anziché nel domicilio eletto, se non idonea a determinare la mancata conoscenza dell’atto, è soggetta alle sanatorie di cui agli artt. 182, 183, 184 e 180 cod. proc. pen. e resta priva di effetti se non dedotta tempestivamente, richiamando Sez. 5 n. 27546 del 03.04.2023 e Sez. 4 n. 15081 del 08.04.2010. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all'imputato non detenuto
- Art. 157-ter c.p.p. – Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 183 c.p.p. – Sanatorie generali delle nullità
- Art. 184 c.p.p. – Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso