Inammissibile il ricorso che replica i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. IV n. 25501 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità estrinseca il ricorso per cassazione che riproponga le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata e senza introdurre alcun apprezzabile elemento di novità critica. Il requisito di specificità dei motivi impone la correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. È inoltre manifestamente infondato il motivo che fondi su una lettura parcellizzata della sentenza di primo grado, omettendo di considerare le parti della motivazione che sostengono la decisione censurata.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 ottobre 2025, ha confermato la decisione dell’8 gennaio 2025 del Tribunale di Torino. Il giudice di primo grado aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione, con la circostanza aggravante della non occasionalità della condotta. Erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante contestata.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sosteneva che il primo giudice fosse incorso in un errore materiale, avendo operato il bilanciamento tra le attenuanti generiche e una recidiva mai contestata. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità estrinseca. Il motivo non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che confutano in maniera puntuale le identiche doglianze già svolte in appello. Il ricorrente si è limitato a replicare le stesse ragioni, senza alcun elemento di novità critica, incorrendo così nel giudizio di inammissibilità.

La Corte ha ricordato che è inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Ha richiamato in proposito Sez. U n. 8825 del 2016, Sez. III n. 23928 del 2021 e Sez. IV n. 18826 del 2012.

Nel caso concreto, la Corte di appello aveva affermato che il primo giudice, riferendosi alla recidiva non contestata, intendeva in realtà richiamare la circostanza aggravante della non occasionalità della condotta, prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e contestata dal pubblico ministero. Il motivo non si confronta neppure con il dispositivo della sentenza di primo grado, in cui le attenuanti generiche sono riconosciute in regime di equivalenza alla contestata aggravante.

La Corte ha aggiunto che il motivo è peraltro manifestamente infondato, poiché si fonda su una lettura parcellizzata della sentenza di primo grado. Da questa emerge che non sussistono i presupposti per l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in considerazione della natura e delle modalità del fatto e della personalità dell’imputato, gravato da plurimi e recenti carichi pendenti. Anche la Corte di appello ha ritenuto sussistente l’aggravante della non occasionalità, valorizzando la ripetizione degli episodi di detenzione illecita, recenti e concentrati in un breve lasso di tempo.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità richiamate dalla Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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