Riparazione per ingiusta detenzione e colpa grave da contiguità e dichiarazioni false (Cass. pen. Sez. IV n. 25502 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione non muove dagli elementi che fondarono la misura cautelare, ma valuta la condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti accertati o non esclusi dal giudice penale, per stabilire se essa abbia dato o concorso a dare causa all’intervento dell’autorità. Integra la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, pur consapevole dell’altrui attività criminale, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di contiguità. Assume rilievo ostativo anche la dichiarazione falsa resa in sede di interrogatorio su una circostanza dirimente, idonea a ingenerare nel giudice della cautela l’apparenza della fondatezza delle accuse. La motivazione che dia conto di tale valutazione, in modo adeguato e congruo, è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente propone domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari per complessivi 435 giorni, in relazione a contestazioni associative ed estorsive aggravate. Il Tribunale del riesame annulla l’ordinanza applicativa per carenza di gravi indizi in ordine al delitto associativo. A seguito di ricorso del Pubblico Ministero, la Corte di cassazione annulla a sua volta con riferimento all’estorsione aggravata, per la quale la misura viene nuovamente applicata in sede di rinvio, poi sostituita con gli arresti domiciliari e infine revocata con rimessione in libertà.

Il giudizio di merito si conclude in primo grado con condanna e in appello con assoluzione perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile. La Corte di appello, in funzione di giudice della riparazione, rigetta la domanda, ravvisando una colpa grave del richiedente. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo che lamenta travisamento del fatto, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché non supera il vaglio di ammissibilità. Richiamando un orientamento consolidato, riafferma che il giudice della riparazione deve verificare, con valutazione ex ante e con iter autonomo rispetto al processo di merito, non se la condotta integri estremi di reato, ma se essa abbia ingenerato, pur in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Occorre uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente, da ricostruire alla luce della sentenza assolutoria, e le ragioni dell’intervento o della persistenza della misura. La condizione ostativa può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento.

Nel caso concreto, la Corte di appello ha ritenuto che l’applicazione della misura fosse stata sinergicamente determinata da condotte macroscopicamente imprudenti, accertate dal giudicato assolutorio. Anzitutto, la frequentazione abituale dei capi della compagine criminale, utile per garantire la crescita dell’impresa gestita di fatto dietro intestazione a prestanome. In secondo luogo, la dichiarazione falsa resa in sede di interrogatorio di garanzia, con cui il richiedente si era presentato come mero locatore del bar, omettendo di ammettere la gestione di fatto dell’esercizio formalmente affittato.

La Corte valorizza il rapporto tra la falsità e l’esito assolutorio: la responsabilità per l’estorsione aggravata era stata esclusa proprio sul rilievo che il richiedente fosse gestore di fatto del bar e quindi non avesse interesse a comprare caffè di peggiore qualità a prezzo elevato. Avendo invece dissimulato tale qualità, egli aveva indotto il giudice della cautela a ritenere che fosse un sodale dei capi della cosca e che avesse girato l’ordine ai propri affittuari per veicolare la richiesta estorsiva tramite un canale sicuro, garantendone il profitto illecito.

Su queste basi, il motivo non si confronta con le argomentazioni della ordinanza impugnata, la cui motivazione è congrua e non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità, incorrendo pertanto in aspecificità. Il motivo, inoltre, non si confronta con l’orientamento per cui integra colpa grave la condotta di chi, consapevole dell’altrui attività criminale, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di contiguità.

Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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