Inammissibile il ricorso che non specifica i canoni ermeneutici violati (Cass. civ. Sez. V n. 19978 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la deduzione della violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto non può fondarsi sull’astratto richiamo alle regole ermeneutiche, ma richiede la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato. L’interpretazione dell’atto negoziale costituisce accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi di violazione dei canoni di cui all’art. 1362 cod. civ. e seguenti o di motivazione inadeguata, oggi denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. solo nelle forme della motivazione apparente o obiettivamente incomprensibile. Il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa e più favorevole lettura del testo contrattuale è inammissibile, così come quello che non rispetti il principio di autosufficienza.

Il Fatto

Una professionista impugnava due avvisi di accertamento in materia di imposta di registro. Il primo atto impositivo concerneva una scrittura privata di cessione di ramo d’azienda tra due società, contenente una clausola risolutiva espressa, che l’amministrazione aveva assoggettato a imposta proporzionale del 3% anziché in misura fissa. Il secondo riguardava la scrittura con cui le parti avevano definito bonariamente la risoluzione del precedente contratto, anch’essa tassata in misura proporzionale.

La contribuente sosteneva che il contratto fosse sottoposto a condizione sospensiva, il cui mancato avveramento per difetto delle autorizzazioni amministrative aveva determinato lo scioglimento del rapporto. La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello, qualificando la scrittura come sottoposta a condizione sospensiva e quindi tassabile in misura fissa. L’amministrazione ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 2, punto 1, 6 e 9 della tariffa allegata, parte prima. Si assume che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere prevalente la clausola contenente la condizione sospensiva su quella risolutiva espressa.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte richiama l’orientamento secondo cui, per dedurre la violazione dei canoni ermeneutici, non basta l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione — nella specie nemmeno citate — ma occorre la specificazione dei canoni in concreto violati e delle considerazioni attraverso le quali il giudice se ne sarebbe discostato (Cass. n. 22536 del 2007).

Il Collegio ribadisce poi che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito (Cass. Sez. Un. n. 21216 del 2015), incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o per motivazione inadeguata. Quando di una clausola siano possibili più letture, non è consentito alla parte che ne aveva proposto una disattesa dolersi del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra, dovendosi escludere che la semplice contrapposizione di interpretazioni rilevi ai fini dell’annullamento.

Quanto alla motivazione, la Corte ricorda che l’anomalia denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si esaurisce nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Nel caso in esame nulla di tutto ciò è dedotto.

Infine, il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza: le scritture private diversamente tassate non risultano trascritte né allegate, e ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici si impone la trascrizione del testo integrale della parte in contestazione (Cass. Sez. Un. n. 22726 del 2011). La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese, liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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