Presunzione di occupanti per TARES e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 9124 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione regolamentare che, per le abitazioni non occupate da soggetti residenti, determina convenzionalmente il numero degli occupanti in rapporto alla superficie dell’immobile non istituisce un criterio impositivo distonico rispetto alla norma primaria di cui all’art. 14 del d.l. n. 201/2011, risultando coerente con la finalità di ancorare la quota variabile della tariffa alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotta. Tale criterio ha natura di presunzione semplice, in quanto non sussiste una delle ipotesi di presunzione legale assoluta che escludono la prova contraria; il contribuente può pertanto fornire, nel giudizio tributario, elementi diretti a superare la presunzione derivante dalla metratura dell’immobile. La parte fissa della tariffa è invece sempre dovuta, in quanto collegata al mero possesso di superfici astrattamente idonee a produrre rifiuti.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un sollecito di pagamento della TARES per l’anno 2013, relativo ad un’unità immobiliare per la quale non era stabilita la residenza anagrafica, contestando la determinazione della tariffa basata sulla presunzione del numero di occupanti prevista dal Regolamento comunale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, sul gravame del Comune, riformava la decisione ritenendo legittima la scelta regolamentare e negando la possibilità di fornire prova contraria. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dei criteri tariffari di cui all’art. 14 del d.l. n. 201/2011 e delle direttive europee in materia di rifiuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione di legge. Premesso che il giudice tributario può valutare l’illegittimità degli atti amministrativi generali solo incidentalmente, ha rilevato che il regolamento comunale, nel fissare un criterio presuntivo di occupanti in rapporto alla superficie per le abitazioni non residenziali, non introduce un tributo diverso o una disciplina contrastante con la norma primaria, ma attua una scelta coerente con la finalità di commisurare la tariffa alla quantità di rifiuti prodotti.
Richiamando il proprio precedente in fattispecie sovrapponibile (Cass. n. 8383/2013), la Corte ha chiarito che il criterio proporzionale alla metratura non è irragionevole, poiché costituisce un meccanismo alternativo alla residenza per il calcolo della tariffa. Tale sistema non configura però una presunzione legale assoluta: queste ultime, che non ammettono prova contraria, sono solo quelle per cui la legge esclude espressamente la possibilità di dimostrare il contrario. Nel caso di specie, la norma regolamentare non preclude al contribuente di allegare e provare, nel giudizio tributario, un numero di occupanti diverso da quello presunto in base alla superficie.
La Corte ha infine ribadito la struttura della tariffa: una componente variabile, non dovuta quando il contribuente dimostri di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente; e una componente fissa, destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse della collettività, sempre dovuta per il solo fatto di detenere superfici astrattamente idonee a generare rifiuti (richiamando Cass. nn. 8222/2022, 8205/2022, 7187/2021).
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto della natura superabile della presunzione.
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Nota della Redazione
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