Inammissibile il ricorso che censura una motivazione mai resa dalla Corte d’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14632 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che fondi le proprie censure sulla trascrizione di passaggi motivazionali in realtà estranei al testo della sentenza impugnata è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice del merito. La censura che, pur formalmente dedotta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si risolva in una diversa lettura delle risultanze istruttorie non può trovare ingresso in sede di legittimità. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. postula un difetto assoluto di attività del giudice e non la pronuncia su una questione risolta in termini non condivisi dalla parte, e va dedotto con specifica indicazione della nullità derivante dall’omissione.

Il Fatto

I lavoratori avevano convenuto in giudizio la società datrice, deducendo l’illegittima interposizione di manodopera e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva rigettato le domande per insussistenza dei presupposti.

La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la sussistenza del rapporto a partire dal luglio 2008, con inquadramento nei livelli C e D del CCNL di settore, condannando la società al pagamento delle differenze retributive per un periodo determinato. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i tre motivi del ricorso principale, rilevandone l’inammissibilità per ragioni analoghe. Il punto decisivo è di ordine metodologico: le censure non si confrontano con il contenuto reale della decisione gravata.

Quanto al primo motivo, la ricorrente aveva trascritto un passo motivazionale che, all’esito del confronto con la sentenza impugnata, non è in essa presente né ne rispecchia il contenuto. La difesa dei controricorrenti ipotizzava che il passo appartenesse ad altra decisione, ma per il Collegio è sufficiente constatare l’estraneità del brano alla sentenza oggetto di ricorso. Lo sviluppo del motivo, inoltre, pur formalmente costruito come violazione di norme di diritto, propone una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella dei giudici di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Rilievi analoghi valgono per il secondo motivo, nel quale è premessa la trascrizione di una parte di motivazione asseritamente presente nella sentenza, ma che in essa non si riscontra. Nello svolgimento del motivo è comunque ignorata la motivazione effettivamente resa dalla Corte distrettuale, che aveva accertato le mansioni svolte e proceduto all’inquadramento sulla base delle declaratorie contrattuali. Parimenti, il terzo motivo richiama un passaggio motivazionale estraneo alla sentenza impugnata. In particolare, la censura discorre di una prescrizione decennale, mentre dalla pronuncia territoriale emerge che in entrambi i gradi era stata discussa esclusivamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, rigettata con motivazione non considerata dalla ricorrente.

La Corte rileva infine che nel primo e nel terzo motivo si deduce anche la violazione dell’art. 1 della legge n. 1369/1960, ma le censure non si confrontano con la sentenza d’appello, che aveva considerato applicabile alla fattispecie esclusivamente l’art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276/2003 in tema di appalto stipulato in violazione del comma 1.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, non è indispensabile la menzione esplicita dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità derivante dall’omissione; nel caso di specie i ricorrenti non fanno alcun cenno alla nullità della sentenza. Il motivo difetta inoltre di specificità e autosufficienza ex art. 366, comma primo, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., poiché, quanto ai profili sulla contribuzione previdenziale e sull’accantonamento del TFR, i ricorrenti si riferiscono solo alle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado, senza trascrivere quelle formulate in appello. Sul terzo profilo, gli stessi ricorrenti riconoscono che la Corte di merito si è pronunciata nel merito, sia pure in termini non condivisi: il che esclude l’omessa pronuncia, che presuppone un difetto di attività del giudice. Anche il secondo motivo è inammissibile: la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a parte diversa da quella onerata, mentre nel caso si propone una differente valutazione del quadro probatorio. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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