Previdenza forense: pensione commisurata ai contributi effettivamente versati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22850 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980, ai sensi dell’art. 27, co. 4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. I redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2 l. n. 576/1980, sono però quelli coperti da contribuzione effettivamente versata: in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata, la pensione va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la pronuncia di primo grado che accoglieva la domanda del pensionato volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei redditi a partire dal 1980, secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980 (21,1%), e non dal 1981 secondo l’indice dell’anno 1981 (18,7%), come invece operato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

La Corte distrettuale aveva escluso che la riliquidazione potesse essere negata per il mancato pagamento del maggior importo contributivo parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980, respingendo la domanda della Cassa di condanna al pagamento delle differenze contributive. La Cassa ha proposto ricorso per quattro motivi; il pensionato ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. In fattispecie analoghe (Cass. 9698/2010, Cass. 16585/2023, Cass. 27609/2024) la Corte ha affermato che la rivalutazione dei redditi opera secondo l’art. 27, co. 4, cioè sulla base dell’indice medio annuo relativo all’anno 1980 e dunque della variazione ISTAT registrata nel 1979. Le pronunce poggiano sul rilievo delle Sezioni Unite n. 7281/2004: l’art. 27, co. 4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge.

La Corte distingue la rivalutazione dei redditi (art. 15) dalla rivalutazione delle pensioni (art. 16, co. 1): solo rispetto a quest’ultima le Sezioni Unite hanno assunto a riferimento l’indice del 1981. Conferma della lettura si rinviene nell’art. 27, co. 2, che impone la redazione della prima tabella entro quattro mesi dal 12.10.1980, e quindi entro il 12.2.1981, quando l’indice del 1981 non era ancora disponibile. Il d.m. 30.9.1982, di valore meramente ricognitivo, è atto regolamentare disapplicabile ove contrario alla norma primaria.

Il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La rivalutazione è parte integrante del reddito: ai fini dell’obbligo contributivo rileva il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Essendo stati versati contributi parametrati a un montante rivalutato in misura inferiore (18,7% anziché 21,1%), sussiste violazione dell’obbligazione contributiva, non sanata dal pagamento dei contributi di cui all’art. 10, co. 1, lett. b) e all’art. 11. L’errore sulla misura dell’obbligo attiene non all’inadempimento, ma alla sua non imputabilità ex art. 1218 c.c., con prova liberatoria da valutare in sede di rinvio.

Quanto alla misura della pensione, l’art. 2, co. 1 richiede la “effettiva iscrizione e contribuzione”: secondo costante orientamento (Cass. 5672/2012, Cass. 15643/2018, Cass. 694/2021) la contribuzione parziale non impedisce il computo dell’annualità di anzianità, ma il reddito da considerare è solo quello su cui i contributi sono stati effettivamente versati. Non viene meno il principio di solidarietà (Corte cost. n. 67/2018). L’assenza della regola di automaticità delle prestazioni giustifica la conclusione e rende irrilevante la prescrizione del credito contributivo.

Il quarto motivo è inammissibile, perché assume il Regolamento della Cassa come norma direttamente violata senza specificare la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, e infondato, poiché la contribuzione parziale non azzera l’annualità di anzianità contributiva. La sentenza è cassata in accoglimento del secondo e terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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