Appalto di servizi genuino ed esclusione della codatorialità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14437 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della genuinità di un appalto di servizi si fonda sull’effettività della struttura imprenditoriale dell’appaltatore, sulla realizzazione di un risultato autonomo mediante organizzazione propria del lavoro e sull’assoggettamento dei dipendenti al potere direttivo dell’appaltatore, in assenza di interventi dispositivi della committente. Il collegamento societario tra committente e appaltatrice non è sufficiente a fondare l’illecita interposizione di manodopera. Il rischio di impresa in capo all’appaltatore va valutato avuto riguardo al complesso oggetto dell’appalto e non alla posizione di un singolo dipendente, sicché il c.d. ribaltamento del costo della manodopera è in astratto inidoneo a escluderlo. Accertata la genuinità dell’appalto, restano escluse la codatorialità e la somministrazione irregolare, con conseguente rigetto delle domande del lavoratore.

Il Fatto

Il giudice di primo grado aveva annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore dalla società datrice, imputato il rapporto a seconda società committente, ordinando la reintegrazione e condannando quest’ultima al risarcimento del danno.

La Corte d’appello, in riforma della decisione, ha respinto la domanda del lavoratore, escludendo l’illegittima interposizione sul rilievo della genuinità dell’appalto di servizi conferito dalla committente alla società datrice in epoca antecedente all’assunzione. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, resistito dalle società controricorrenti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta con priorità il secondo motivo, per il suo carattere dirimente, dichiarandolo infondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadisce che la motivazione apparente ricorre quando il testo non contenga una effettiva esposizione delle ragioni del decisum, così da non consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico. Nel caso di specie le ragioni del giudice di appello risultano del tutto percepibili, con conseguente esclusione del vizio.

Il primo motivo è parimenti infondato. La Corte di merito, rilevato che il contratto di servizi era antecedente all’assunzione, ha ritenuto la genuinità dell’appalto valorizzando l’esistenza di una struttura in capo all’appaltatrice, il difetto di indici di inserimento nel ciclo produttivo della committente, la configurazione della committente come mera struttura produttiva priva di proprie competenze e la carenza di allegazioni sull’assenza di imprenditorialità dell’appaltatrice. Tale accertamento è coerente con i parametri di legittimità in tema di illecita interposizione, richiamati in più precedenti.

Quanto al significato del ribaltamento dei costi della prestazione sulla committente, la Corte precisa che esso è in astratto inidoneo a escludere un autonomo rischio di impresa in capo all’appaltatrice, dovendo questo riferirsi al complessivo oggetto dell’appalto e non alla posizione di un solo dipendente. Il terzo e il quarto motivo sono respinti per difetto di decisività delle circostanze asseritamente omesse, trattandosi di elementi al più indiziari del collegamento societario o di aspetti meramente formali.

Il quinto motivo è dichiarato inammissibile, non essendo configurabile la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nella mera attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove, e risultando la censura generica. I motivi sesto, settimo e ottavo si sostanziano in un mero dissenso valutativo rispetto agli accertamenti di fatto del giudice di merito, con conseguente inammissibilità; per l’ottavo rileva anche la mancata trascrizione del documento.

Il nono motivo è respinto: accertata la liceità dell’appalto, resta esclusa la codatorialità, che presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione complessiva e la condivisione della prestazione per l’interesse di gruppo. Il decimo motivo è infondato, risultando corretta l’affermazione sull’onere della prova della dedotta interposizione a carico del lavoratore, in applicazione del criterio dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorso è integralmente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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