Appello telematico ammissibile con copia analogica conforme a prova della notifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14631 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile quando l’appellante si costituisca tempestivamente depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici. Non sussiste, infatti, alcun obbligo di produrre la notifica in modalità telematica, poiché è possibile procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994 (Cass., n. 17711 del 2023, n. 981 del 2023). La sentenza che dichiari l’improcedibilità senza riscontrare le risultanze del fascicolo telematico viola gli art. 415 e 435 cod. proc. civ. ed è cassata con rinvio.

Il Fatto

Una università pubblica aveva proposto appello avverso una sentenza del Tribunale di Napoli. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2829 del 2019, aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione, rilevando che l’appellante non aveva notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza e non aveva documentato alcun motivo idoneo a giustificare la notifica dell’appello alla sola prima udienza.

L’amministrazione ha allora proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza. La controparte è rimasta intimata. La questione arriva in legittimità per stabilire se la mancata produzione in modalità telematica della notifica dell’atto di appello ne determini davvero l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione degli art. 415 e 435 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che dall’esame del fascicolo telematico dell’appello risultava la notifica del ricorso e del decreto, effettuata il 30 novembre 2016, e la prova della notifica mediante deposito telematico delle ricevute PEC di accettazione e consegna in data 5 gennaio 2018, prima dell’udienza di discussione.

La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama il proprio orientamento secondo cui l’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile quando l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici.

Tale soluzione si fonda sul rilievo che non esiste un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica, essendo possibile procedere in via alternativa ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994, come già affermato dai precedenti n. 17711 del 2023 e n. 981 del 2023 citati dalla stessa Corte.

La Corte d’Appello, nel dichiarare l’improcedibilità, non ha fatto corretta applicazione di tali principi: manca nella sentenza qualsiasi riscontro rispetto alle risultanze del fascicolo telematico, dal quale emergeva invece la prova della notifica depositata prima dell’udienza.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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