Ricorso per cassazione a critica vincolata e motivi privi di specificità (Cass. civ. Sez. II n. 2639 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative del codice di rito. Il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, con precisa enunciazione del vizio ricondotto a una delle fattispecie dell’art. 360 cod. proc. civ., e con indicazione delle norme violate. È pertanto inammissibile il ricorso i cui motivi si limitino a una generica denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione, senza riferimento a una delle ipotesi del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. e senza specifica argomentazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’indennizzo per irragionevole durata di un procedimento civile svoltosi davanti al Tribunale e conclusosi con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, dichiarativa dell’estinzione del giudizio per inattività delle parti. Il Consigliere delegato aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva respinto l’opposizione, ritenendo operante la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, legge n. 89/2001.

Avverso il decreto di rigetto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva l’inammissibilità della memoria del ricorrente, pervenuta soltanto in data 10 luglio 2023, dunque oltre il termine prescritto dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Nel merito, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. I tre motivi risultano soltanto enunciati come “A) violazione della legge n. 89/01; B) violazione degli artt. 633 e ss. cod. proc. civ.; C) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della controversia”, a conclusione di un’esposizione dei fatti di causa, di principi di diritto e della trascrizione di un precedente decreto della stessa Corte d’appello.

Manca, in particolare, qualsiasi indicazione di una delle ipotesi del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., nonché ogni specifica argomentazione e ogni indicazione delle norme violate. La Corte richiama il principio secondo cui il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, così che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dal codice di rito.

Su questa base la Corte afferma che è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito, richiamando sul punto Cass. Sez. 6-2, n. 11603 del 14/05/2018 e Sez. 6-5, n. 19959 del 22/09/2014.

Infine, in applicazione del principio di soccombenza, la Corte condanna il ricorrente al rimborso delle spese della fase di legittimità, liquidate in riferimento al valore della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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