Presunzione di danno da irragionevole durata e poteri del giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 2638 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai limiti dell’indagine demandatagli dalla sentenza di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, non potendo compiere nuovi accertamenti su fatti che la pronuncia di annullamento ha considerato definitivamente accertati. La presunzione iuris tantum di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, non può operare automaticamente quando l’inattività delle parti si è verificata dopo che la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole. Il giudice di rinvio non può sovrapporre a tale presunzione la diversa fattispecie dell’abuso del processo ex art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, trattandosi di piani incompatibili in fatto e in diritto.

Il Fatto

Gli eredi di un soggetto deceduto nel corso del giudizio presupposto hanno chiesto l’indennizzo per irragionevole durata di quel procedimento, estintosi per mancata riassunzione dopo una transazione. Il Consigliere delegato respinse il ricorso; la Corte d’appello di Potenza rigettò l’opposizione, ritenendo operante la presunzione di insussistenza del danno.

La Cassazione, con una prima ordinanza, cassò il decreto per motivazione apodittica. In sede di rinvio la Corte territoriale rigettò nuovamente il ricorso, ancora fondandosi sulla presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c). Avverso tale decreto gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono fondati. La Corte richiama il principio per cui la presunzione di insussistenza del danno non patrimoniale, nel caso in cui il giudizio di appello si sia estinto per inattività delle parti subito dopo la definizione stragiudiziale della lite, non opera automaticamente se l’inattività si è verificata quando la durata complessiva del processo era già divenuta irragionevole, citando Cass. n. 18333 del 2016 e Cass. Sez. 2 n. 35372 del 2022. Diversamente, si attribuirebbe rilevanza a una circostanza sopravvenuta rispetto al superamento del limite ragionevole.

Nella specie, si darebbe rilevanza a una circostanza non imputabile al dante causa, deceduto prima della transazione. Nell’ordinanza di rinvio la Corte aveva segnato i termini dell’indagine per valutare l’operatività della presunzione, rilevando l’apoditticità della motivazione precedente.

La Corte ribadisce che, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e valutazione della prova e può compiere ulteriori accertamenti, purché giustificati dalla sentenza di annullamento. Tale principio non opera però per i fatti che la Cassazione ha considerato definitivamente accertati, non investiti dall’impugnazione: in tal caso ogni nuovo accertamento è precluso in rinvio, secondo Cass. Sez. 3 n. 7635 del 2003, Sez. Un. n. 19217 del 2003, Sez. L n. 14635 del 2006 e Sez. 1 n. 31901 del 2018.

La Corte d’appello, invece, ha trascurato di valutare se la presunzione potesse operare anche per il periodo eccedente la durata ragionevole fino alla transazione o all’interruzione, sovrapponendo i piani di due fattispecie incompatibili: la presunzione di insussistenza del pregiudizio e l’abuso del processo. Ha così ravvisato un fatto nuovo in violazione dei limiti di quanto già accertato e non più controvertibile.

Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva l’assorbimento dei restanti. Il ricorso è accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *