Ricorso in cassazione sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 39840 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di legittimità è inammissibile, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Il vizio non è sanato dalla conversione dell’appello erroneamente proposto, disposta ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., poiché la conversione opera su criteri oggettivi e presuppone i requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito. Il favor impugnationis e il principio di conservazione degli atti non possono comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame. L’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Un ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data 22 novembre 2023. L’atto, originariamente qualificato come appello, viene qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione e trasmesso alla Corte di legittimità.
La cancelleria accerta che il difensore che ha sottoscritto l’atto non risulta iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda quindi la sorte dell’impugnazione sottoscritta da un difensore non legittimato e l’eventuale incidenza, sul vizio originario, della conversione disposta dalla Corte di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. La disposizione impone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ne deriva che il ricorso sottoscritto da un difensore non abilitato è inammissibile.
Il collegio affronta poi il profilo centrale: la Corte di appello aveva qualificato come ricorso l’originario appello. Tale conversione, osserva la Corte, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito l’impossibilità di realizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame: l’inammissibilità del ricorso proposto da avvocato non cassazionista non risente dell’applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La ragione è indicata con precisione. La conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, così da impedire la sostanziale elusione dell’art. 613 cod. proc. pen. Essa costituisce espressione del principio di conservazione degli atti e si ispira a un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare — come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico — lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. VI n. 42385 del 17.09.2019, Maslova, Rv. 277208).
Il collegio richiama quindi il principio già affermato secondo cui la sottoscrizione dell’impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell’albo dei patrocinanti in cassazione comporta l’inammissibilità del ricorso, anche quando questo costituisca oggetto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto (Sez. II n. 6596 del 13.12.2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 01). In motivazione si è chiarito che il vizio originario non è sanato né dalla successiva iscrizione all’albo da parte del difensore, né dalla presentazione, avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un diverso difensore iscritto all’albo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. L’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro quattromila.
Nota della Redazione
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