Lesioni stradali lievi: resta la competenza del Giudice di Pace (Cass. pen. Sez. IV n. 460 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lesioni personali colpose, il reato di cui all’art. 590 cod. pen. è di competenza del Giudice di Pace anche quando sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, purché la malattia abbia durata inferiore a quaranta giorni e non ricorra alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 583 cod. pen., qualificano le lesioni come gravi o gravissime. La competenza del Tribunale per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen. è limitata alle sole lesioni colpose gravi o gravissime cagionate con violazione delle norme sulla circolazione stradale o della navigazione.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Empoli, giudicando del reato di lesioni personali colpose ascritto all’imputato, previa riqualificazione della fattispecie in quella di cui all’art. 590-bis cod. pen., aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. L’imputato, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 274/2000. Il ricorrente ha osservato che la fattispecie di cui all’art. 590-bis cod. pen., di competenza del Tribunale, si configura solo in caso di lesioni gravi o gravissime, mentre nel caso di specie le lesioni avevano determinato una malattia di durata pari a venticinque giorni, rientrando pertanto nella previsione del reato di cui all’art. 590 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Il Supremo Collegio ha rilevato che l’art. 4 d.lgs. n. 274/2000, nell’elencare i reati di competenza del Giudice di Pace, include quello di cui all’art. 590 cod. pen., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle ipotesi connesse alla colpa professionale e ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all’igiene del lavoro, quando derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
La Corte ha evidenziato che l’art. 590-bis cod. pen., di competenza del Tribunale ordinario, punisce specularmente le lesioni colpose gravi o gravissime causate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione. Ne consegue che il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 cod. pen., quando la malattia sia di durata inferiore a quaranta giorni e non si configuri alcuna delle ipotesi di cui all’art. 583 cod. pen., rimane di competenza del Giudice di Pace anche se commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Nel caso di specie, all’imputato era stato contestato di aver cagionato, alla guida di una bicicletta con violazione delle norme del codice della strada, lesioni personali da cui era derivata una malattia di durata pari a venticinque giorni. Il Giudice di Pace, nel declinare la propria competenza, si era limitato ad osservare che il fatto era stato compiuto con violazione delle norme sulla circolazione stradale, senza considerare la durata della malattia. La Corte ha pertanto dichiarato illegittima la dichiarazione di incompetenza per materia, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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