Correzione dell’errore materiale sulla distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. I n. 32314 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice, dichiarando l’estinzione del processo a seguito di proposta di definizione accelerata non opposta, condanni la parte alle spese senza disporne la distrazione in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta è affetto da errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. L’omessa pronuncia sulla distrazione non integra un vizio di motivazione o un errore di giudizio, ma una divergenza tra il volere del giudice e la sua estrinsecazione grafica, emendabile con la procedura di correzione. La rettifica opera sul solo dispositivo, nel senso indicato dalla parte istante e riconosciuto dal giudice.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale asseritamente commesso dal Consigliere delegato con il decreto n. 6547 del 12 marzo 2025. Con quel provvedimento il giudice aveva dichiarato l’estinzione del processo a seguito di proposta di definizione accelerata non opposta, condannando la controparte al rimborso delle spese.
Nel dispositivo, tuttavia, era stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Da qui l’istanza di correzione, rivolta a emendare il provvedimento nel senso della richiesta avanzata dalla parte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’accertamento della sussistenza del dedotto vizio. Il Consigliere delegato, nel redigere il decreto, è effettivamente incorso in un errore materiale: il testo del dispositivo non riproduce integralmente il contenuto della decisione assunta.
Il ragionamento si fonda sulla distinzione tra errore di giudizio ed errore nella documentazione del giudizio. Solo il secondo è correggibile con il procedimento camerale previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., perché non incide sul contenuto voluto dal giudice ma sulla sua rappresentazione esteriore.
La Corte rileva che il dispositivo condannava la parte soccombente a rifondere le spese, liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, al contributo previdenziale e all’IVA se dovuta. Manca però l’indicazione della distrazione in favore del difensore antistatario.
L’accoglimento dell’istanza comporta la sostituzione della formula originaria con quella che aggiunge, in chiusura, la locuzione “con distrazione in favore del difensore antistatario”. La rettifica è disposta sul solo dispositivo del decreto.
La Corte manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, secondo il combinato disposto degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Il principio resta dunque circoscritto all’ambito della correzione degli errori materiali.
Nota della Redazione
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