Incarico dirigenziale medico subordinato a posti disponibili e copertura finanziaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5028 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva. Il mero decorso del quinquennio di anzianità non attribuisce al dirigente un diritto automatico all’incarico superiore a quello di base, non essendo applicabile al rapporto dirigenziale il meccanismo della promozione per mansioni superiori di cui all’art. 2103 cod. civ., espressamente escluso dall’art. 17 d.lgs. n. 165/2001. La censura in sede di legittimità che si limiti a contrastare l’apprezzamento di fatto del giudice di merito è inammissibile.
Il Fatto
Alcuni dirigenti medici convenivano in giudizio l’azienda sanitaria provinciale chiedendo il riconoscimento del diritto all’attribuzione di un incarico professionale di elevata professionalità, secondo le previsioni della contrattazione collettiva richiamate dal regolamento aziendale per la graduazione delle funzioni. Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto all’incarico e alla relativa retribuzione di posizione.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione, rigettava la pretesa. Riteneva irrilevante lo svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali ai fini del conferimento dell’incarico e negava che potesse configurarsi un diritto al mantenimento dell’incarico già affidato o a uno specifico incarico. I dirigenti ricorrevano quindi per cassazione con sette motivi, resistiti dall’azienda con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi secondo l’ordine proposto. Il primo, con cui si deduce l’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello avversario per genericità, è inammissibile: la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda le sole questioni di merito e non le eccezioni preliminari di rito, e i ricorrenti non specificano il contenuto degli atti processuali né ne localizzano le sedi.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. L’azienda, in appello, non aveva opposto in fatto una diversa tipologia di incarico, ma si era limitata ad attribuire all’incarico una qualificazione giuridica differente, oggetto dell’accertamento rimesso al giudice: si tratta di mera difesa, non di eccezione nuova.
Il terzo motivo è inammissibile perché non si misura con la ratio decidendi, incentrata sul rigetto della tesi per cui il diritto all’incarico superiore deriverebbe dalla sola maturazione di un’anzianità quinquennale. Il quarto motivo è invece infondato: la Corte territoriale si è espressa in conformità al principio di Cass. n. 11574/2023, richiamato con rinvio motivazionale, secondo cui il conferimento dell’incarico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, alla copertura finanziaria e al superamento delle selezioni contrattuali.
Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili: il primo si risolve nella mera confutazione dell’apprezzamento di fatto sulla limitazione della graduazione all’assetto organizzativo dell’originaria azienda; il secondo non ravvisa alcun omesso esame, poiché gli atti sulla graduazione furono valutati ma ritenuti inidonei a fondare la pretesa.
Quanto al settimo motivo, non ricorrono i vizi di ultrapetizione e di motivazione: la previa valutazione positiva del dirigente e la capienza del fondo, quali elementi costitutivi del diritto alla retribuzione di posizione – parte variabile aziendale, erano parte integrante del giudizio. Infine, la censura introdotta con la memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., concernente l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, è inammissibile, non potendo i motivi essere integrati in memoria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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