Improcedibile il ricorso senza relazione di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 19525 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, non venga depositata insieme al ricorso la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. La formalità prevista dall’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. è diretta a consentire al giudice di legittimità di verificare la tempestività della proposizione del ricorso. Il giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale, può consultare direttamente gli atti contenuti nel fascicolo. Quando il ricorso risulti notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e manchi la relazione di notifica, la tempestività dell’impugnazione non è verificabile in alcun modo.
Il Fatto
Un proprietario di veicolo ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace avverso un verbale di contestazione della polizia municipale, per avere superato un’intersezione semaforizzata con lanterna rossa. Il Giudice di Pace ha respinto l’opposizione. Il Tribunale, in sede di appello, ha accolto l’impugnazione rilevando l’assenza della delibera della Giunta comunale di autorizzazione all’installazione dell’impianto rilevatore automatico di infrazione semaforica.
Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. L’intimato è rimasto tale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso è improcedibile per inosservanza dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. La norma impone, a pena di improcedibilità, che nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti sia depositata, insieme al ricorso, la copia autentica della sentenza «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».
La Corte chiarisce la funzione della formalità: consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione. Nel caso concreto, nel ricorso si dà atto che la sentenza del Tribunale, pubblicata il 21 marzo 2022, è stata notificata in data 5 aprile 2022.
Tuttavia, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale — che il Collegio, quale giudice del fatto processuale, ha consultato — non risulta depositata la relazione di notifica. Il periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso, avvenuta il 6 giugno 2022, è maggiore del termine breve per impugnare previsto dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni.
Ne consegue che la tempestività della proposizione del ricorso non può essere verificata nemmeno per tale via, come sarebbe altrimenti consentito secondo la giurisprudenza della Corte richiamata (Sez. 2, Ord. n. 6947 del 2023). La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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