Ricognizione di debito e onere probatorio nel conto corrente bancario (Cass. civ. Sez. I n. 4043 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La ricognizione di debito di cui all’art. 1988 cod. civ. è dichiarazione unilaterale recettizia che non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Essa produce una semplice relevatio ab onere probandi, dispensando il destinatario dalla prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Ogni effetto vincolante viene meno ove sia giudizialmente provato che il rapporto non è sorto, è invalido o estinto, ovvero che sussista altro elemento idoneo a incidere sull’obbligazione. In tema di conto corrente bancario, l’omessa produzione dei contratti e la lacunosità degli estratti conto non impongono il rigetto della domanda della banca, ben potendo il giudice ricostruire il saldo con altri mezzi di prova, ivi compresi gli estratti scalari, le contabili e le scritture contabili.

Il Fatto

Una società e le sue garanti convennero in giudizio l’istituto di credito per accertare il saldo debitore dei conti correnti e la responsabilità della banca per la falsificazione di sottoscrizioni. La banca propose domanda riconvenzionale di pagamento. Il tribunale rigettò entrambe le domande per carenza di prova. La corte d’appello, in riforma, accolse la domanda della banca.

Dopo la cassazione con rinvio, il giudice di rinvio rigettò la domanda riconvenzionale della banca rilevando la mancanza dei contratti di conto corrente e le lacune negli estratti conto. La banca ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, resistito dalle controricorrenti. La società debitrice principale ha proposto ricorso incidentale affidato a otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta innanzitutto il profilo del giudicato interno dedotto dalla banca. La Corte esclude che la sentenza di rinvio abbia violato un giudicato, poiché il giudice del rinvio era tenuto a riesaminare le impugnazioni concernenti il rigetto delle domande della garante e della riconvenzionale bancaria, rispettando l’avvertimento impartito nella pronuncia rescindente. L’efficacia probatoria della ricognizione ex art. 1988 cod. civ. era già venuta meno per effetto delle contestazioni sollevate in ordine all’ammontare del debito.

La Corte ribadisce che la ricognizione di debito produce solo un’astrazione processuale della causa debendi: il destinatario è dispensato dalla prova del rapporto fondamentale, ma dalla sua esistenza o validità non può prescindersi sul piano sostanziale. Pertanto, ciascuna parte doveva dimostrare la fondatezza dei rispettivi assunti.

Il profilo decisivo riguarda gli oneri probatori nel conto corrente bancario. La Corte richiama la recente Cass. n. 3310 del 2024, secondo cui l’omessa produzione del contratto non preclude l’accertamento del saldo con mezzi diversi dai limiti probatori propri dei contratti. Richiama altresì la Cass. n. 1763 del 2024, che ammette la ricostruzione del dare e avere con ulteriori mezzi di prova, quali estratti scalari, contabili bancarie, scritture contabili, data base della banca (se non contestato) e condotta processuale delle parti ex art. 116 cod. proc. civ.

La Corte enuncia il meccanismo del saldo zero: in mancanza di documentazione risalente all’inizio del rapporto, si azzera il saldo di partenza del primo estratto disponibile; in mancanza di periodi intermedi, si azzerano i soli saldi intermedi, perdendo quanto accumulatosi nel periodo non coperto. La sentenza di rinvio, che aveva respinto la domanda della banca sul solo presupposto della mancanza dei contratti e degli estratti, non è coerente con tali principi.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione. Il secondo motivo resta assorbito. Il ricorso incidentale della società è dichiarato inammissibile, poiché investe profili coperti dal giudicato formatosi nei suoi confronti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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