Ricorso in cassazione contro sentenza di appello non di primo grado (Cass. civ. Sez. III n. 9028 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve censurare la sentenza di appello e non quella di primo grado, salvo che il grado di appello sia stato omesso per accordo o che la causa debba essere decisa in un unico grado di merito. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riscritto dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, è prospettabile solo come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La censura che si limiti a denunciare omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è inammissibile. L’inammissibilità per ragioni di rito preclude l’esame della corretta applicazione delle norme sostanziali invocate.
Il Fatto
Una società di autotrasporto conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli il committente, ammesso a concordato preventivo, chiedendo l’ammissione al passivo del proprio credito di oltre centomila euro in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 5 cod. civ. Il credito risultava già accertato con decreto monitorio fondato su numerose fatture non contestate. Il Tribunale rigettava la domanda, disattendendo le istanze di prova testimoniale e di interrogatorio formale. Anche la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame con sentenza n. 3077 del 6 giugno 2019.
La società ricorreva allora per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del medesimo art. 2751 bis n. 5 cod. civ. e vizi di motivazione. Il concordato preventivo della società intimata non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per due ragioni indipendenti. In primo luogo, il motivo si incentra esclusivamente sulla censura della sentenza di primo grado e non su quella di appello, che costituisce l’unico oggetto del ricorso per cassazione. Le sole eccezioni a questa regola — l’accordo ad omettere il grado d’appello o l’ipotesi di causa decisa per legge in un unico grado di merito, come nelle opposizioni agli atti ex art. 618 cod. proc. civ. — non ricorrono nella specie.
In secondo luogo, al di là dell’intestazione formale riferita al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., il motivo fa valere ragioni di carattere esclusivamente fattuale e non in diritto, senza specificare dove, come e quando le questioni prospettate siano state dedotte nei due gradi di merito. Tali questioni restano perciò fuori dall’ambito della violazione di norme di diritto.
Quanto alla censura proposta ai sensi del n. 5, l’inammissibilità deriva dalla sua stessa formulazione. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non è più proponibile dopo la riscrittura della disposizione ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, che contempla ormai solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La Corte rileva inoltre che nel motivo non è indicato alcun fatto specifico — da intendersi come fatto fenomenico — il cui esame sia stato omesso dai giudici di merito, né è precisato in qual modo le sentenze di primo e secondo grado siano difformi, così da superare il vaglio di ammissibilità costituito dall’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., applicabile all’epoca di proposizione del ricorso e ora trasposto nell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. dalle modifiche di cui all’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022.
L’inammissibilità per ragioni di rito preclude l’esame della corretta applicazione, nella specie, dell’art. 2751 bis n. 5 cod. civ. nell’interpretazione data dalla giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni Unite n. 5685 del 2015. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, nulla per le spese, e attesta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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