Sanzioni Consob: accesso agli atti e dolo nell’illecito di pericolo (Cass. civ. Sez. II n. 25437 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, le garanzie del contraddittorio procedimentale non impongono l’ostensione integrale dei documenti acquisiti in sede ispettiva, ma soltanto di quelli posti a fondamento dell’addebito. Il diritto di difesa trova piena attuazione nel giudizio di opposizione davanti alla corte d’appello, dove l’incolpato può contestare nel merito la fondatezza della sanzione. La censura che lamenti la mancata esibizione di atti ulteriori è inammissibile se non indica specificamente i documenti la cui sottrazione avrebbe pregiudicato la difesa. Nell’illecito di pericolo, ai fini della sussistenza del dolo, è sufficiente che la volontà dolosa caratterizzi la sola condotta, che di per sé costituisce l’illecito.

Il Fatto

La Consob ha irrogato, con delibera del 30 marzo 2017, una sanzione amministrativa pecuniaria di ottantamila euro a un direttore generale di una banca popolare, per la violazione dell’art. 94, comma 2, del TUF. L’addebito riguardava la mancata rappresentazione, nei documenti di registrazione pubblicati nel 2014 e nel 2015, delle informazioni relative al fenomeno del cosiddetto capitale finanziato, cioè dei finanziamenti concessi alla clientela per l’acquisto di azioni della banca.

Il destinatario ha proposto opposizione davanti alla Corte d’appello di Venezia, che l’ha respinta con sentenza del 2018. Ha quindi impugnato la pronuncia in cassazione con tre motivi, deducendo la lesione del diritto di difesa per il diniego di accesso ai documenti ispettivi, l’erronea individuazione delle norme sulla responsabilità del direttore generale e l’insussistenza del dolo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che sostengono l’infondatezza della responsabilità. Il ricorrente contestava anzitutto l’esito del giudizio di responsabilità fondato sul regolamento congiunto Consob/Banca d’Italia, ritenendo erroneo il riferimento normativo e la mancata considerazione delle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia, che attribuirebbero i compiti in questione all’organo di controllo.

Il giudice di legittimità osserva che il richiamo al regolamento congiunto non ha avuto incidenza effettiva sull’affermazione di responsabilità. Questa è fondata, in via diretta e immediata, sulla violazione dell’art. 94, comma 2, TUF accertata in capo al direttore generale. Il dovere di agire informati, imposto agli amministratori non esecutivi, a maggior ragione grava sul direttore generale, parificato agli amministratori esecutivi: la Corte richiama le proprie pronunce Cass. n. 2620/2021 e Cass. n. 12108/2020.

Quanto all’elemento soggettivo, l’illecito ascritto è assimilabile ai reati di pericolo, non a quelli di evento. Ne consegue che, ai fini del dolo, è sufficiente che la volontà dolosa caratterizzi la sola condotta, che di per sé costituisce l’illecito, secondo il richiamo a Cass. pen. n. 11566/2014. Il giudice di merito ha accertato, con valutazione in fatto non ripetibile, che il ricorrente era consapevole del fenomeno e delle sue ricadute sulla situazione patrimoniale dell’emittente, e che ciononostante ha omesso le informazioni dovute.

Sul primo motivo, relativo al diritto di difesa, la Corte rileva l’inammissibilità della doglianza per genericità. Il procedimento sanzionatorio Consob, per le garanzie anteriori alle modifiche del 2015, non impone la trasmissione delle conclusioni dell’ufficio né l’audizione personale, essendo sufficienti la contestazione dell’addebito e la valutazione delle controdeduzioni; la piena difesa è assicurata davanti alla corte d’appello. Il diniego di accesso, in concreto, riguardava documenti non utilizzati a fondamento dell’addebito, mentre quelli rilevanti erano stati messi a disposizione. La Corte richiama Corte cost. n. 460 del 2000, che esclude la segretezza degli atti posti a fondamento del procedimento.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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