Giudicato esterno sulla rendita catastale e diniego di definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 16907 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo nell’autonomia dei periodi di imposta quando l’elemento della fattispecie assunto a fondamento della decisione presenta carattere tendenzialmente permanente e sussiste il presupposto della sua invarianza nel tempo. L’accertamento di un fatto storico unico e immodificabile, quale l’avvenuta notifica della nuova rendita catastale, è coperto da giudicato e preclude il riesame in altri giudizi tra le stesse parti, anche relativi a diverse annualità e a imposte differenti. La definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022 presuppone che il giudizio abbia ad oggetto un atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate; quando l’atto impugnato proviene da un ente territoriale, la definizione non può essere richiesta all’Agenzia. L’atto di attribuzione della rendita, non essendo atto impositivo, non è suscettibile di definizione agevolata.

Il Fatto

Una società contribuente ha impugnato avvisi di accertamento i.m.u. per gli anni 2012, 2013 e 2015, nonché t.a.s.i. per il 2015, contestando la mancanza di una valida notifica della variazione della rendita catastale dell’immobile, risalente al 2005, su cui si fondava la maggiore imposta richiesta. La Commissione tributaria provinciale ha accolto i ricorsi e la decisione è stata confermata in appello.

Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto separati ricorsi per cassazione l’Agenzia delle Entrate e il Comune impositore. La contribuente ha resistito con controricorso, presentando in corso di causa istanze di definizione agevolata, rigettate dall’Agenzia perché gli atti impugnati erano stati emessi da un ente diverso dal Comune. La causa, rinviata una prima volta, è stata decisa all’adunanza camerale del 28 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione dei due giudizi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., avendo ad oggetto la stessa sentenza. Preliminarmente esamina l’impugnazione del diniego di definizione agevolata, che la contribuente assume illegittimo per violazione dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.

L’impugnazione è infondata. Sebbene la norma, sul piano letterale, paia richiedere quali uniche condizioni il coinvolgimento dell’Agenzia e la sua soccombenza, le modalità stesse della definizione — che esigono il pagamento della somma pretesa — presuppongono che il giudizio verta su un atto impositivo dell’Agenzia. Il comma 15 dell’art. 5 chiarisce che, quando l’atto proviene da un ente territoriale o da un suo ente strumentale, la definizione non può avvenire con istanza all’Agenzia. Quanto all’atto di attribuzione della rendita, non essendo atto impositivo, non è suscettibile di definizione agevolata.

Nel merito, i primi motivi dei ricorsi dell’Agenzia e del Comune, relativi alla violazione del giudicato esterno sull’avvenuta notifica della rendita e sulla relativa data, sono fondati. Le sentenze richiamate hanno accertato la notifica alla contribuente, già nel 2008, della nuova rendita, unitamente all’atto di accertamento. Si tratta dell’accertamento di un fatto storico permanente, unico e immodificabile, da cui dipende la quantificazione dell’imposta.

Tale fatto è ormai coperto da giudicato, con preclusione del riesame in altri giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto diverse annualità della medesima imposta. Il giudicato su un fatto storico che costituisce elemento della fattispecie impositiva rileva anche per imposte differenti, come la t.a.s.i. La Corte esclude inoltre che l’accertamento fattuale resti assorbito nell’interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, poiché l’attività interpretativa non è suscettibile di formare oggetto di giudicato.

In conclusione, accolti i motivi indicati e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, i ricorsi originari della contribuente sono rigettati. Le spese del merito sono compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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