Notifiche a mezzo poste private e tempestività del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 9031 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni di atti processuali, la notificazione del ricorso tributario eseguita dall’operatore di posta privata senza titolo abilitativo, nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente. La sanatoria di tale nullità per raggiungimento dello scopo, conseguente alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, poiché manca la certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore, privo di poteri certificativi. Nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011 la gestione del servizio per gli atti giudiziari, compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, è riservata al solo gestore del servizio postale universale.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, elevando il reddito dichiarato a oltre due milioni di euro. La rettifica scaturiva da una verifica fiscale nei confronti di una società, dalla quale erano emersi versamenti e prelevamenti riconducibili ai soci.

Dopo un’istanza di autotutela, l’Ufficio annullava il primo avviso ed emetteva un nuovo accertamento, sempre fondato sui medesimi indici di capacità contributiva, rideterminando il reddito imponibile in misura inferiore. Il contribuente impugnava il nuovo atto davanti alla C.t.p. di Enna, che accoglieva parzialmente il ricorso. La C.t.r. della Sicilia rigettava sia l’appello dell’Ufficio sia quello del contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte dichiara ammissibile il ricorso, rilevandone la tempestività: la sentenza della C.t.r., non notificata, era stata pubblicata il 28 settembre 2015, mentre il ricorso risultava depositato all’ufficiale giudiziario per la notifica tra il 25 e il 29 marzo 2016.

I primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione oggettiva, investono l’applicazione retroattiva del d.l. 31 marzo 2011, n. 58, sulle notificazioni a mezzo poste private. L’Ufficio censurava che la C.t.r. avesse applicato una disciplina non ancora operante alla data di notifica del ricorso introduttivo e non avesse dichiarato inammissibile per tardività il ricorso, essendo stata la notifica eseguita a mezzo servizio postale privato anziché tramite il servizio universale.

La Corte richiama la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 299 del 10.01.2020, secondo cui, nel quadro novellato dalla direttiva europea, la notificazione eseguita dall’operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla, non inesistente. La sanatoria per raggiungimento dello scopo, dovuta alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività, per la mancanza di certezza legale della data di consegna, conseguente all’assenza di poteri certificativi dell’operatore.

Nel medesimo solco, la Corte richiama Cass. n. 25521 del 12.11.2020: la notifica effettuata tramite operatore postale privato munito di titolo abilitativo minore, la licenza individuale di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999, è fidefacente, per effetto dell’art. 4 del medesimo decreto, solo quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche gli atti giudiziari, compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario.

Per tali atti la gestione del servizio è riservata, per ragioni di ordine pubblico legate ai requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, al solo gestore del servizio postale universale nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, e ai soli titolari di licenza individuale speciale nel regime della legge n. 124 del 2017. I primi due motivi sono quindi accolti, con assorbimento dei restanti; la sentenza è cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e compensazione di quelle di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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