Inammissibile il ricorso che non impugna tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 11319 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ometta di impugnare una delle autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata è inammissibile. Quando la pronuncia si regge su due distinte e autonome motivazioni, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorrente ha l’onere di censurarle entrambe. La definitività dell’autonoma motivazione non impugnata rende irrilevante l’esame della questione proposta avverso l’altra, poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre all’annullamento della sentenza. La stessa soluzione si impone quando il giudice di appello dichiari l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva degli appellanti, in assenza di prova della loro qualità di soci della società cooperativa nel frattempo cancellata dal Registro delle Imprese.
Il Fatto
Alcuni soggetti, qualificatisi soci di una società cooperativa, propongono appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva disatteso, in parte dichiarandole inammissibili e in parte infondate, le domande della cooperativa dirette alla restituzione di un’area oggetto di un provvedimento ablativo ritenuto illegittimo e al risarcimento dei danni. La Corte di appello di Napoli dichiara inammissibile il gravame, rilevando che gli appellanti si erano qualificati come soci della cooperativa, nelle more cancellata dal Registro delle Imprese, senza provare tale qualità.
Il giudice distrettuale aggiunge che dalla cancellazione della società, intervenuta in pendenza del giudizio, doveva presumersi la tacita rinuncia al credito vantato, con conseguente inoperatività del fenomeno successorio. I soccombenti ricorrono per cassazione deducendo la violazione delle norme processuali e civili sulla legittimazione attiva e dolendosi del mancato assegnamento di un termine per dimostrare la qualità vantata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva che l’unico motivo di ricorso censura la sola prima ratio decidendi, quella relativa all’assenza di legittimazione a impugnare degli appellanti. Il giudice di appello, però, aveva fondato la propria decisione su due distinte e autonome argomentazioni: la carenza probatoria circa la qualità di soci della cooperativa estinta e il difetto del diritto in contestazione, per presupposta rinuncia tacita al credito.
Ciascuna di queste ragioni è, di per sé, sufficiente a sorreggere la statuizione di inammissibilità. Ne deriva che il ricorrente aveva l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso. L’omessa impugnazione della seconda ratio impedisce alla Corte di esaminare la questione prospettata, con cui si critica soltanto la prima.
Il Collegio sottolinea come l’autonoma motivazione non impugnata sia ormai definitiva. Per tale ragione, la censura mossa alla prima motivazione, anche se ritenuta fondata, non potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata. Il principio è coerente con il consolidato orientamento richiamato in sede di legittimità, secondo cui la mancata contestazione di un’indipendente ragione giustificativa preclude l’esame dei motivi che investano le altre.
Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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