Distrazione spese al difensore e prescrizione presuntiva dei compensi (Cass. civ. Sez. II n. 17061 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca, nei limiti della somma liquidata, al rapporto tra parte patrocinata e procuratore. Resta integra la facoltà del difensore di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli per competenze professionali e spese, nonostante la disposta distrazione. La scomputabilità dal dovuto delle somme oggetto di distrazione presuppone l’accertamento dell’effettiva riscossione. In tema di prescrizioni presuntive, l’indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte, o del suo comportamento processuale, diretta a stabilire se importino ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell’art. 2959 c.c., dà luogo a un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, aveva ottenuto dal Tribunale di Siracusa la condanna del cliente al pagamento di compensi per l’attività di difesa svolta in un processo civile. Il tribunale aveva riconosciuto un importo iniziale, detraendo da un lato le spese processuali oggetto di distrazione in favore del difensore e dall’altro quanto liquidato per un procedimento esecutivo, e aveva inoltre dichiarato la prescrizione presuntiva per i compensi maturati in due ulteriori giudizi.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, affidato a tre motivi. Il cliente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2956 e 2959 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sul presupposto che il resistente avesse formulato contestazioni incompatibili con l’eccezione di prescrizione presuntiva, avendo chiesto in via subordinata la quantificazione dei compensi secondo tariffa. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, ricordando che l’indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte, o del suo comportamento processuale, volta a stabilire se importino ammissione della mancata estinzione del debito ex art. 2959 c.c., costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 93 c.p.c., per aver il tribunale detratto dagli importi complessivamente dovuti quanto liquidato a titolo di spese processuali nelle cause in cui il ricorrente si era dichiarato antistatario. La Corte ha ritenuto il motivo fondato.

Il principio richiamato è che il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Tale rapporto, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello intercorrente tra parte patrocinata e procuratore. Ne deriva che rimane integra la facoltà del difensore di rivolgersi al cliente per ottenere non solo la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata e corrisposta dalla parte soccombente, ma anche l’intera somma dovutagli per competenze professionali e spese, nonostante la disposta distrazione. La Corte ha richiamato sul punto una serie di precedenti, tra cui Cass. 5678/1988, Cass. 9097/2000, Cass. 27041/2008 e Cass. 14082/2021.

Per poter scomputare dal dovuto l’ammontare delle spese processuali oggetto di distrazione, ha precisato la Corte, occorrerà verificare in sede di rinvio se il difensore abbia effettivamente incamerato le somme liquidate dal giudice.

Il terzo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver il tribunale compensato per metà le spese processuali, è stato dichiarato assorbito. L’ordinanza è stata dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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