Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 18479 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’omessa produzione, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., della copia notificata della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso. La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso integra attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e impegna la parte a subirne le conseguenze. L’improcedibilità è dichiarabile d’ufficio e non è sanata dal controricorso che non formuli alcuna eccezione, né dal riconoscimento della notificazione. Essa è esclusa solo se la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla controparte o presente nel fascicolo d’ufficio.

Il Fatto

Con atto notificato nel 2015 il promissario acquirente convenne davanti al Tribunale di Patti la promittente venditrice, chiedendo la risoluzione del preliminare di vendita di una porzione di fondo rustico per inadempimento della controparte, oltre alla restituzione dell’acconto versato. La convenuta contestò la fondatezza delle domande e propose domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da omessa custodia del terreno.

Il Tribunale, con sentenza del dicembre 2020, pronunciò la risoluzione del contratto per inadempimento della promittente venditrice e condannò quest’ultima alla restituzione dell’importo versato. La Corte d’appello di Messina, decidendo sul gravame, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari. Avverso tale pronuncia il soccombente propose ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la controricorrente resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’improcedibilità del ricorso. Rileva che non risulta depositata, entro il termine dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., la copia notificata della sentenza impugnata. Poiché la pronuncia è stata pubblicata il 16 marzo 2023 e il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il 17 maggio 2023, la notificazione è avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dal deposito.

Il Collegio richiama il principio per cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza, contenuta nel ricorso, costituisce attestazione di un fatto processuale, manifestazione dell’autoresponsabilità della parte. Da essa sorge, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., l’onere di depositare nel termine la copia della sentenza munita di relata. La Corte cita sul punto le Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e, con riferimento alla notifica a mezzo PEC, la Sez. V n. 14790 del 2024.

La previsione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. è funzionale al controllo, da parte della Corte, della tempestività dell’impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto della cosa giudicata formale ex art. 324 cod. proc. civ.. Tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso, finalizzato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito.

La Corte precisa che la notificazione della sentenza è atto destinato alla controparte, di per sé ignoto al giudice. Assume quindi ruolo fondamentale la posizione assunta dalle parti con allegazioni e produzioni. L’improcedibilità va dichiarata d’ufficio e non è sanata dal controricorso che non eccepisca il vizio, come confermano la Sez. II n. 17014 del 2024 e le Sezioni Unite n. 8312 del 2019. Essa è esclusa soltanto se la relata risulti nella disponibilità del giudice, secondo le Sezioni Unite n. 10648 del 2017.

Nel caso concreto ricorrono tutte le condizioni: sentenza pubblicata il 16 marzo 2023; notifica dichiarata il 21 marzo 2023; ricorso notificato il 17 maggio 2023; relata non rinvenuta in alcun fascicolo. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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