Inammissibile il ricorso che omette di confrontarsi con la fattispecie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16672 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, mediante l’annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole alla parte. Anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte deve ottemperare al principio di autosufficienza del ricorso, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale di cui chiede una valutazione giuridica diversa da quella compiuta dal giudice di merito. Il motivo che non si confronti con tutti i passaggi storici della vicenda, ma consideri rilevanti solo alcuni elementi parziali della fattispecie, difetta di specificità e di interesse ad impugnare ed è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente si era opposta alla cartella esattoriale emessa per l’importo di euro 4.214,04, relativa a sanzioni amministrative irrogate a seguito di un accertamento ispettivo svolto in data 18.6.2007. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, rilevando la prescrizione del credito per il decorso di cinque anni dalla commissione della violazione, non essendo stata dimostrata la notificazione della cartella.

La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’opposizione. Pur ritenendo che l’estratto di ruolo non provasse la notifica della cartella, aveva acquisito d’ufficio, ex art. 421 e 437 cod. proc. civ., l’attestazione di ricevimento prodotta dall’Ispettorato, dalla quale risultava che la cartella era stata notificata il 15.12.2009. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 416, comma 3, e 421 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte distrettuale non avrebbe potuto eludere il sistema delle preclusioni processuali acquisendo un documento non ritualmente depositato in primo grado.

La Corte ha respinto la censura sul piano dell’interesse ad impugnare e dell’autosufficienza. Ha ricordato che l’interesse a ricorrere in cassazione presuppone la possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole attraverso l’annullamento della sentenza impugnata. Anche quando si deduca un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che la parte indichi in modo adeguato la situazione fattuale di cui chiede una diversa valutazione giuridica.

Nel caso concreto, la doglianza non si confronta con la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito. La sentenza impugnata aveva accertato l’accertamento ispettivo del 18.6.2007, la notifica dell’ordinanza ingiunzione, due pagamenti parziali compiuti nel 2008 con mod. F 23, e due missive di sollecito ricevute nel 2009. Tali atti, secondo la Corte, integrano atti interruttivi e atti di riconoscimento del debito, non contestati con il motivo di ricorso.

La questione dell’acquisizione dell’attestazione di notifica della cartella perde così ogni interesse. Il motivo, considerando rilevanti solo la data di accertamento della violazione e quella di notifica della cartella, omette tutti gli altri passaggi storici della vicenda e difetta di specificità e di interesse ad impugnare. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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