Errore revocatorio e giudicato esterno: l’interpretazione è questione di diritto (Cass. civ. Sez. III n. 16671 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto quale motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, di immediata e semplice rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto. Non può pertanto ritenersi sussistente l’errore revocatorio allorché la parte abbia denunciato l’erronea presupposizione dell’inesistenza di un giudicato: questo, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e la sua interpretazione attiene all’esegesi delle norme, non al fatto. Il giudicato esterno, provvisto di vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi, con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per revocazione avverso un’ordinanza della stessa Corte di cassazione, con la quale era stata ritenuta coperta da un giudicato esterno la questione relativa alla presenza di un valido titolo esecutivo in una procedura esecutiva immobiliare avviata nei suoi confronti.
Con un unico motivo il ricorrente ascrive alla Corte un errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.: la sentenza asseritamente formatasi come giudicato non avrebbe mai statuito sulla validità del titolo, ma solo sulla dedotta falsità delle copie degli atti. La parte controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perché l’errore di fatto revocatorio non ricomprende l’errore di diritto o di valutazione; in via subordinata ne deduce l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla delimitazione dell’errore di fatto: esso deve tradursi in una falsa percezione degli atti, in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti con assoluta immediatezza, restando escluso ogni apprezzamento sulla valutazione in diritto delle risultanze processuali.
Su questa base la Corte esclude che possa configurarsi l’errore revocatorio quando la parte denunci l’erronea presupposizione dell’inesistenza di un giudicato. Il giudicato fissa la regola del caso concreto e partecipa della natura dei comandi giuridici: la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche. Richiama sul punto Sez. V n. 26141 del 16.10.2019, Sez. VI-5 n. 321 del 13.01.2015 e Cass. n. 17443 del 25.06.2008.
Il giudicato esterno, provvisto di vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi. La sua interpretazione segue l’esegesi delle norme, secondo gli artt. 12 ss. disp. prel. cod. civ., con conseguente sindacabilità degli errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge, come affermato da Cass. n. 30838 del 29.11.2018 e Sez. Un. n. 11501 del 09.05.2008.
La Corte rileva inoltre che la valutazione dell’ordinanza impugnata è rimasta nel perimetro del giudicato esplicito e implicito formatosi tra le parti sul titolo fatto valere in sede esecutiva. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: non solo le ragioni fatte espressamente valere, ma anche quelle che costituiscono premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento, quali precedenti logici indefettibili della decisione. La sussistenza di un idoneo titolo esecutivo costituisce antecedente logico necessario delle tematiche sul disconoscimento delle copie, risolte nella pronuncia di rigetto passata in giudicato. Richiama Sez. III n. 1259 dell’11.01.2024, Cass. n. 35137 del 18.11.2021 e Sez. III n. 5486 del 26.02.2019.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.