Compensi professionali, potere-dovere del giudice di verificarne la congruità (Cass. civ. Sez. II n. 25545 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. esonera la parte dall’onere della prova dei fatti, ma non si estende al quantum debeatur, la cui liquidazione pertiene soltanto al giudice. La parcella è una semplice dichiarazione unilaterale del professionista: anche a fronte di una contestazione generica, il giudice ha il potere-dovere di verificarne la congruità e di provvedere alla liquidazione, senza incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. L’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri tabellari, non è soggetto al controllo di legittimità; la motivazione è doverosa solo quando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi.
Il Fatto
Il Tribunale di Massa, con ordinanza resa nel fascicolo n. 1085/2019 e poi corretta, ha condannato due clienti al pagamento, in favore dei componenti di uno studio legale associato, della somma di Euro 17.381,05, oltre oneri di legge e considerati gli acconti già corrisposti, a titolo di compenso per le prestazioni giudiziali svolte in tre controversie civili. Il Tribunale ha liquidato i compensi in applicazione dei parametri minimi, considerandoli adeguati a remunerare l’attività prestata.
Avverso tale ordinanza i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo. Una delle clienti, in proprio e quale erede della madre nelle more deceduta, ha resistito con controricorso; anche l’altra erede si è costituita con controricorso. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso per inammissibilità ex art. 380 bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte esclude la rilevanza dell’asserito vizio di notifica del ricorso nei confronti di una delle controricorrenti, atteso che quest’ultima si è costituita, con ciò sanando il vizio per avvenuto raggiungimento dello scopo.
Con l’unico motivo i ricorrenti hanno lamentato, senza specifico riferimento ad alcuna delle ipotesi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ricalcolato i compensi pur in mancanza di specifica contestazione delle resistenti, e la violazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, per aver liquidato i minimi senza indicare dettagliatamente le singole voci ridotte o eliminate e quelle riconosciute.
Il motivo è dichiarato inammissibile in entrambi i profili. Quanto al primo, la Corte rileva che il richiamo al principio di non contestazione è del tutto inconferente. Tale principio è uno strumento di semplificazione processuale che esonera la parte dall’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., in connessione con il principio dispositivo ex art. 112 cod. proc. civ. La relevatio ab onere probandum concerne i fatti e, nella specie, soltanto l’effettività delle attività prestate di cui è stato chiesto il compenso, ma non certamente il quantum debeatur, la cui liquidazione pertiene soltanto al giudice.
La parcella è, infatti, una semplice dichiarazione unilaterale del professionista: anche a fronte di una contestazione pure generica, il giudice ha il potere-dovere di verificare la congruità dei compensi e di provvedere alla liquidazione, senza violare l’art. 112 cod. proc. civ. Il principio è consolidato, come confermato dalle pronunce richiamate Cass. Sez. 6-2 n. 357 del 10.01.2023 e Cass. Sez. 2 n. 230 dell’11.01.2016.
Quanto al secondo profilo, la censura è inammissibile per più ragioni. L’esercizio del potere discrezionale del giudice, se contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo a parametri indicati tabellarmente; la motivazione è doverosa solo quando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, dovendo in tal caso essere controllabili le ragioni dello scostamento e la sua misura (Cass. Sez. 2 n. 14198 del 05.05.2022). Nella specie, l’utilizzo dei parametri minimi è stato comunque motivato dal Tribunale. È infine inammissibile la sollecitazione a un diverso apprezzamento in fatto.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., i ricorrenti sono condannati al pagamento, in favore delle controricorrenti, di una somma equitativamente determinata, nonché di un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende. Come evidenziato dalle Sezioni Unite n. 27433 del 27.09.2023 e n. 28540 del 13.10.2023, l’art. 380 bis, terzo comma, codifica un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente confermata in decisione lascia presumere una responsabilità aggravata.
Nota della Redazione
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